nel rispetto dell’art. 1227, cpv., c.c. in tema di “danno evitabile”, parte ricorrente non può lamentare un danno, quale l’aumento dei costi di costruzione, che avrebbe potuto evitare, attivandosi tempestivamente con una nuova istanza
infatti si deve osservare che dopo la sentenza di annullamento del diniego della domanda, intervenuta nel 1999, i proprietari avrebbe potuto presentare una nuova domanda, mentre hanno atteso fino al 2002
Va in primo luogo rilevata la mancanza di prova del danno.
L'istante infatti non ha fornito la dimostrazione specifica dei danni subiti, essendosi limitato ad allegare una perizia molto generica, in cui sono riportati i costi correnti di mercato per costruzioni e ristrutturazioni, senza un esatto calcolo dei costi per l’intervento da realizzare sull’immobile di sua proprietà e senza alcun preventivo delle diverse opere da realizzare.
Posto che nel giudizio risarcitorio non può valere il criterio del principio di prova generica, essendo necessaria invece una prova piena e completa da parte del ricorrente, non potendo il giudice sopperire a tale onere di allegazione, si deve ritenere che la prova del danno non sia stata raggiunta.
Nessun danno può poi lamentare come conseguenza del primo provvedimento, cioè la revoca e l’ordine di demolizione, la cui efficacia è stata sospesa con l’ordinanza cautelare.
Non solo.
Il rigetto della domanda del nuovo titolo è stato annullato per difetto motivazione: non è stata quindi dimostrata la sussistenza dei presupposti per il suo accoglimento.
Nè vi è la prova che parte ricorrente avesse titolo al rilascio del titolo edilizio, tale da conferire fondamento alla pretesa risarcitoria
sentenza numero 434 dell’ 8 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano
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