Secondo l’art. 29 del d.lgs. 163/06 il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici deve tener conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto
GIUSTO UN’OSSERVAZIONE
SE IL VALORE DELL’APPALTO DEVE TENER CONTO ANCHE DELLE EVENTUALI PROROGHE, E’ OVVIO CHE ANCHE GLI IMPORTI DELLE CAUZIONI, SIA PROVVISORIA CHE DEFINITIVA, NE DEVONO ESSERE CONDIZIONATI
le modalità seguite per la stima del valore dell’affidamento per cui è causa risultano irriguardose del principio per cui la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.
Viene tuttavia in considerazione anche un ulteriore rilievo, che forma anch’esso oggetto di specifica doglianza.
Il capitolato speciale di appalto, infatti, subito dopo aver stabilito la durata dell’appalto in quattro mesi dalla data del verbale di consegna (pag. 11), contiene, al capoverso successivo, una clausola in base alla quale «l’Ente Appaltante si riserva la facoltà di affidare, a procedura negoziata senza bando, allo stesso contraente nuovi o maggiori servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso, per i 4 (quattro) mesi successivi alla scadenza contrattuale o per un intervallo minore».
E’ pertanto illegittimo che il valore dell’affidamento è stato stimato sulla sola base dell’ammontare del canone per quattro mesi, senza dunque considerare l’espressa riserva di proroga od ampliamento del servizio contenuta nel capitolato speciale
Per queste ragioni, assorbito quant’altro, il gravame deve essere accolto, con conseguente annullamento, per l’effetto, dei provvedimenti di indizione ed aggiudicazione della procedura di affidamento temporaneo del servizio per mesi quattro e successive proroghe.
Poiché ricorre, per tutto quanto detto, l’ipotesi di cui all’art. 121, co. 1 lett. b, del c.p.a., il conseguente contratto di affidamento del servizio, successivamente prorogato, deve essere dichiarato inefficace ex tunc, tenuto conto della complessiva condotta elusiva della disciplina della evidenza pubblica posta in essere dalla stazione appaltante.
sentenza numero 670 dell’ 8 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Campania, Napoli
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