domenica 5 febbraio 2012

DOSSIER_prima del maggio 2011_doverosa esclusione per certificazione di qualità scaduta

No al dimezzamento della cauzione se la certificazione di qualità non è valida

Ed invero, per quanto riguarda la mancanza della certificazione di qualità in capo alla mandante Ricorrente 3 impianti s.r.l., è fuori discussione che la stessa ne era sprovvista al momento della presentazione dell’offerta, mentre ne ha ottenuto un’altra successivamente, e precisamente l’11 maggio del 2009, con decorrenza dalla data medesima, per cui nel periodo intercorrente tra il 20 aprile 2009 e l’11 maggio 2009 la società medesima era evidentemente non in possesso di alcuna certificazione di qualità.

Né appare rilevante il fatto, richiamato dall’appellante, dell’ essere comunque in possesso la società Ricorrente 3 impianti di tutti gli elementi per ottenere il suddetto certificato, in quanto la società mandante suddetta non ha fornito alcun elemento all’Amministrazione, limitandosi a presentare un certificato ormai scaduto e presentando, con una netta cesura temporale, un altro certificato con soluzione di continuità temporale con il primo.

Da ciò consegue anche la illegittimità della dimidiazione della cauzione provvisoria, non sussistendo l’elemento della certificazione di qualità valida


decisione numero 548 del 2 febbraio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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