mercoledì 8 febbraio 2012

danno erariale_fattispecie di danno indiretto

Nel merito rileva il Collegio che nelle fattispecie di danno indiretto, costituito dal danno che l’amministrazione deve sopportare per effetto della condanna al risarcimento a terzi di somme, rimane impregiudicato il potere del giudice contabile di verificare i presupposti della responsabilità costituiti dalla illiceità del danno e della sua riconducibilità ai convenuti sia sotto il profilo causale che soggettivo, dovendo ad essi essere imputabile sotto tale ultimo aspetto quantomeno una colpa grave nella commissione dei fatti loro contestati.

L’illiceità del danno, nonché la colpa grave nella violazione di legge, devono pertanto essere qui autonomamente verificati in funzione del parametro normativo, solo con riferimento al quale il comportamento dei convenuti nel giudizio di responsabilità erariale può essere valutato come conforme o meno al diritto.


Sentenza numero 113 dell’ 1 febbraio 2012 pronunciata dalla Corte dei Conti del Lazio

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