mercoledì 8 febbraio 2012

Anche per il giudice di appello, esiste un danno erariale da imputare al RUP che ha l’obbligo di ingerenza in tutte le fasi degli interventi predisposti dalle Amministrazioni

Anche per il giudice di appello, esiste un danno erariale da imputare al RUP che ha l’obbligo di ingerenza in tutte le fasi degli interventi predisposti dalle Amministrazioni

Rispetto alla condanna di primo grado_105.000 euro_ in applicazione del potere riduttivo_l’addebito contabile viene ridotto a 70.000: se ci fosse un’adeguata copertura assicurativa, con obbligatorio pagamento del premio a carico del singolo, il Rup non dovrebbe sborsare nulla! (se non l’eventuale franchigia)

L’onere di provvedere tempestivamente all’allaccio dell’energia elettrica per il funzionamento del by- pass gravava sulla S_ nella qualità di responsabile  unico del procedimento_ l’impossibilità di utilizzare il porto a causa degli insabbiamenti costituisce la conseguenza prevedibile secondo l’ordinario svolgimento degli accadimenti del mancato allaccio dell’energia elettrica 

il comportamento della S_ appare connotato da colpa grave insita nella violazione di un obbligo specifico del quale aveva  piena consapevolezza e   senza che la sua osservanza abbia trovato impedimento in circostanze oggettive; in particolare è da escludere la possibilità di attribuire efficacia scriminante alla presunta indisponibilità dei fondi in quanto la Regione non avrebbe consentito l’utilizzazione di economie di spesa formatesi sul finanziamento

Il complesso normativo degli artt 272 e 273 del regolamento di attuazione al  codice dei contratti testimonia quindi della volontà del legislatore di affidare al R.U.P. non solo una competenza diretta circa la osservanza delle procedure tecnico-amministrative, ma una ingerenza in tutte le fasi degli interventi predisposti dalle Amministrazioni, prevedendo laddove non vi sia una competenza operativa e diretta del RUP, compiti di segnalazione, sollecitazione, razionalizzazione, organizzazione, i cui relativi adempimenti ricadono anche in settori di competenza di servizi diversi dell’Amministrazione.



Va ricordato che l’art. 272 del Regolamento n. 207/2010, di attuazione del d.lgs. n. 163/2006 – codice dei contratti -, prevede il RUP “provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento possa essere condotto in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati oltre che agli ulteriori profili rilevanti individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento”.

Il successivo art. 273 (comma 1, lett. f) dispone poi che il R.U.P. “effettua le attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali dell'intervento, al fine di realizzare le condizioni per il corretto e razionale svolgimento della procedura, segnalando agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi” ; ed alla lettera g) che “svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali”.


Ecco un sunto tratto dalla confermata sentenza di primo grado************

<< L’onere di provvedere tempestivamente all’allaccio dell’energia elettrica per il funzionamento del by- pass gravava sulla S_ nella qualità di responsabile  unico del procedimento

Il danno per le spese di spostamento del materiale sabbioso viene determinato in euro 70.000 cui si aggiungono euro 35.000,00 per un importo  complessivo di euro 105.000,00 . Tale somma va rivalutata a decorrere dalla data dell’evento lesivo ,da individuare per il danno da danneggiamento irreversibile di alcune componenti dell’impianto di by-pass nella data della sua scoperta ( 26.4.2006) e per le spese rese necessarie dall’insabbiamento  in quelle di ciascun pagamento ( in misura proporzionale).


il comportamento della S_ appare connotato da colpa grave insita nella violazione di un obbligo specifico del quale aveva  piena consapevolezza e   senza che la sua osservanza abbia trovato impedimento in circostanze oggettive; in particolare è da escludere la possibilità di attribuire efficacia scriminante alla presunta indisponibilità dei fondi in quanto la Regione non avrebbe consentito l’utilizzazione di economie di spesa formatesi sul finanziamento. Trattasi di circostanza che non risulta suffragata da prove documentali , di cui la convenuta avrebbe dovuto avere la disponibilità ove effettivamente avesse avanzato tale richiesta ; nè, a tal fine, può ritenersi probante il richiamo privo di riferimenti cronologici ,contenuto nella determina con la quale solo tardivamente si liquidava l’importo necessario. Ma anche ove tale circostanza fosse vera resterebbe sempre, a connotare negativamente la condotta, il fatto che nonostante la modestia ( euro 23.000,00) dell’importo la convenuta non abbia  nel lungo periodo di tempo ( dal 20 giugno 2001 al 6 giugno 2003) intercorso tra la prima e la seconda richiesta di allaccio   e  tentato di conseguirne la disponibilità  eventualmente attraverso il coinvolgimento di altre figure istituzionali quali il sindaco ed il responsabile del servizio finanziario

Il tutto nonostante la prevedibilità  rectius la previsione dell’evento dannoso nel parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed addirittura anche dopo che la Capitaneria di Porto nel 2002, proprio a causa dell’insabbiamento aveva dovuto disporre la chiusura del porto , con ciò causando un ulteriore danno all’Amministrazione derivante dal mancato incasso degli utili , per i quali era stato previsto un regime di compartecipazione con la società affidataria della gestione

Nessun dubbio vi è che l’inoperatività del  sistema di bypass meccanico per il trasporto dei detriti, necessario per arginare il fenomeno dell’insabbiamento,  ( in un certo qual modo fisiologico come si desume dalle prescrizioni del Consiglio Superiore dei lavori pubblici oltre che dalle consulenze tecniche )   si ponga in un rapporto causale con il mancato allaccio dell’energia elettrica


se  l’allaccio della fornitura di energia elettrica fosse stato tempestivo non si sarebbe verificato l’insabbiamento ma  erano altresì prevedibili i tempi tecnici per provvedervi da parte dell’ Enel ; in particolare la R.U.P. aveva piena consapevolezza del fatto era necessario acquisire le autorizzazioni di cui l’Enel aveva fatto espressa menzione nella nota del 5.7.2001 nonché del fatto che doveva essere realizzata una cabina di derivazione ,  visto che era previsto nell’atto di sottomissione  e che nella nota del 19 giugno 2001, con cui chiedeva la fornitura dell’energia elettrica- aveva dato atto che  nella progettazione dell’opera era prevista la realizzazione di una cabina  di trasformazione a tal fine allegando copia della richiesta di allaccio della  direzione dei lavori, corografia e planimetria. Cabina di alimentazione che, sia detto per inciso,   alla data  del 30.12.2004 come si evince dalla nota prot n. 15792 con cui il sindaco sollecita all’Enel l’acquisizione dell’autorizzazione della RFI, non era ancora stata realizzata .

Ne deriva che l’impossibilità di utilizzare il porto a causa degli insabbiamenti costituisce la conseguenza prevedibile secondo l’ordinario svolgimento degli accadimenti del mancato allaccio dell’energia elettrica  , dovendosi altresì escludere l’efficienza causale delle mareggiate che si sono verificate negli anni 2002 e 2003 in quanto non eventi atipici ma largamente prevedibili, i cui effetti dannosi avrebbero potuto essere evitati o quantomeno significativamente contenuti ove, come era possibile in relazione alle caratteristiche tecniche del by-pass ne fosse stato assicurato  ventiquattro ore su  ventiquattro il funzionamento.>>


Passaggio tratto dalla sentenza numero 38 del 24 gennaio 2012 pronunciata dalla Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale

In sostanza, sostiene l’appellante, la sfera di competenza istituzionale demandata al R.U.P. si sostanzia ed esaurisce nella osservanza delle procedure tecnico-amministrative e non anche finanziarie-contabili che, invece, pertengono ad altro settore comunale

Ora, se si raffronta le previsioni normative  con quanto realmente operato dall’arch. S_, emerge un quadro dal quale è difficile evincere un comportamento coerente e conforme al dettato normativo.

Dalle stesse note difensive, si deduce che, sostanzialmente, dal luglio del 2001 all’ottobre del 2003, la sig.ra S_ non abbia assunto iniziative, che pur le competevano, atte a risolvere il problema dei rapporti con l’ENEL.

Nel gennaio 2002 l’appellante si limita a riformulare il quadro finanziario, avendo lasciato passare sei mesi dall’acquisizione del preventivo ENEL. Successivamente lascia trascorrere un altro anno per impegnare i fondi (non si comprende come, visto che per stessa ammissione della difesa la copertura finanziaria viene acquisita solo nel settembre 2003). Non vi  è traccia in atti, relativamente a questo periodo, di contatti con i servizi finanziari del Comune e della Regione volti alla sollecitazione delle procedure. Ma ci vogliono ancora otto mesi perché nell’ottobre del 2003 si provveda all’emissione del mandato di pagamento a favore dell’ENEL quale corrispettivo di allaccio per il funzionamento dell’impianto by-pass. Eppure la sig.ra S_ era ben consapevole del problema costituito dall’insabbiamento da ormai più di due anni e delle relative spese cui il Comune stava facendo fronte per ovviare alla incresciosa situazione.

Quanto precede lascia poco spazio a questo Collegio per poter ritenere che la condotta della sig.ra S_ possa andare esente da censure.

Resta peraltro vero che l’intera vicenda desta perplessità, al di là delle responsabilità del singolo funzionario. Perplessità che nascono dal complessivo impianto dell’intervento, che avrebbe dovuto avere una sua copertura finanziaria effettiva ab initio e che passano attraverso i comportamenti anche dei soggetti convenuti nel primo grado di giudizio del presente procedimento.

Il potenziale coinvolgimento di un apporto causale ulteriore rispetto alla protagonista dell’odierna vicenda determina, quindi, questo Collegio, ad una riduzione dell’addebito nei confronti della medesima, che quindi, in base ad un apprezzamento equitativo, il Collegio fissa in euro 70.000,00=


A cura di Sonia Lazzini

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