martedì 6 dicembre 2011

L’impegno ad emettere la definitiva si trova già nelle condizioni della polizza provvisoria emessa come da dm 123_2004

Passaggio tratto dalla sentenza numero 2806 del 28 novembre 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

Precedente giurisprudenza


sentenza numero 354 del 14 luglio 2011 pronunciata dal Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste
decisione numero 7418 del 14 dicembre 2006 dl Consiglio di Stato
sentenza numero 106 del 12 gennaio 2009, emessa dal Tar Lazio, Roma
Tar l'Emilia-Romagna, Parma,  sentenza numero 554  del  24 novembre 2005
sentenza numero 224 dell’ 8 febbraio 2006 del Tribunale Amministrativo per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria

Con il secondo motivo, la controinteressata lamenta che l’ATI ricorrente, pur avendo prodotto la cauzione provvisoria, non ha attestato l’impegno del fideiussore alla stipulazione della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, in violazione dell’art. 30 della L. n. 109/94 e del bando di gara, essendosi limitata a produrre una fideiussione bancaria a cui ha allegato una mera scheda tecnica conforme allo schema tipo di cui al D.M. n. 123/04, senza alcuna sottoscrizione e che recava la generica accettazione di tutte le clausole previste dallo schema tipo stesso.

Anche tale motivo di ricorso è infondato.

In realtà, l’impegno fideiussorio in questione è stato redatto in conformità allo schema Tipo 1.1 approvato col D.M. 123/2004, cioè in ossequio alla disposizione che ha approvato lo schema generale da utilizzare per la prestazione della “cauzione provvisoria”, il cui art. 1 prevede appunto l’impegno del fideiussore nei confronti della stazione appaltante alla stipulazione della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

In sostanza, lo schema in questione, allegato alla polizza vera e propria, regolarmente firmata, specifica e riporta le condizioni della polizza, che infatti non si rinvengono in quest’ultima, contenendo tutte le prescrizioni specifiche previste dai richiamati commi 2 bis e 2 ter dell’art. 30.

Ne consegue che l’impegno fideiussorio è da ritenersi validamente prodotto.

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