In particolare, parte appellante scinde il petitum in due autonome pretese di tutela risarcitoria :
l’una, collegata alla dedotta privazione dello jus aedificandi:
l’altra, al comportamento inoperoso tenuto dall’Amministrazione, nel non aver in particolare dato tempestiva esecuzione al decisum emesso dai giudici amministrativi di primo e secondo grado in suo favore.
A voler seguire l’impostazione concettuale pur pregevolmente esposta ed illustrata dalla difesa di parte appellante, non è possibile accogliere la domanda di accesso alla tutela risarcitoria per il titolo di cui alla rubricata lettera a) per le ragioni qui appresso indicate.
ai fini dell’ammissibilità di una domanda risarcitoria conseguente all’annullamento di un provvedimento amministrativo non è sufficiente la sola rimozione dell’atto, ma deve valutarsi la sussistenza dell’elemento psicologico quanto meno della colpa,
dovendosi, invero la responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione conseguente alla rimozione delle determinazioni amministrative dalla stessa assunte inserirsi nel sistema delineato dall’art.2043 codice civile
Ora con riferimento all’elemento soggettivo della fattispecie di responsabilità rivendicata, è la stessa parte ( come rilevasi dalla disamina del ricorso di prime cure ) ad individuarla nel comportamento negligente tenuto dall’Amministrazione nel non dare positivo riscontro alla decisione giurisprudenziale, ma se così è, ci si troverebbe in presenza di un elemento per così dire “dinamico” di responsabilità che caratterizza l’ipotesi di risarcimento ad altro titolo, quello, appunto da ritardo.
per la sussistenza del requisito dell’elemento soggettivo la circostanza dell’inoperosità che si imputa all’Amministrazione, quale espressione di colpa grave attiene all’ulteriore domanda, quella avanzata per il titolo rubricato sub b), senza che possa configurarsi in relazione all’avvenuto annullamento giurisdizionale una distinta figura di responsabilità aquiliana tout court, suscettibile in via autonoma di ristoro patrimoniale
In altri termini, tenuto conto della stessa causa petendi, l’avvenuto annullamento degli atti oggetto della impugnativa definita con la sentenza Tar n.435/93 non esaurisce né completa la fattispecie risarcitoria, ma è solo un presupposto per “costruire” una domanda di risarcimento danni in relazione al ( supposto ) comportamento di inerzia posto in essere dalla stessa P.A., non risultando, perciò ammissibile una fattispecie risarcitoria del genere di quella avanzata
A cura di Sonia Lazzini
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