Il danno da perdita di chance, ritenuto applicabile anche alle fattispecie sottoposte all’esame del giudice amministrativo, è certamente collegato, da un lato, all’esistenza di un provvedimento illegittimo che comporta la lesione dell’integrità del patrimonio del soggetto, e dall’altro, alla probabilità che tale danno si potesse effettivamente verificare. In particolare, trattandosi di una prognosi postuma e quindi relativa ad un evento ipotetico e non reale, la valutazione sulla sua efficacia eziologica deve aver luogo in maniera accurata, onde evitare l’attribuzione di risarcimenti del tutto slegati dalla situazione e dalla concretezza del danno.
Proprio in relazione a tale ultimo profilo, la Sezione ritiene che non vi sia uno spazio giuridico per ritenere esistente un’apprezzabile probabilità di conseguimento dell’incarico dirigenziale, ossia di un’attribuzione funzionale a tempo determinato, conferito con atto provvedimentale ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165 del 2001 a cui accede un ulteriore trattamento economico mediante contratto individuale accessivo. In effetti, ciò che connota tale situazione è la stretta temporaneità legata ad un rapporto di natura strettamente fiduciaria, al cui raggiungimento concorrono anche, ma non esclusivamente, le considerazioni sui risultati precedentemente conseguiti.
Nel caso in specie, il T.A.R. ha ritenuto esistenti i presupposti in relazione alla reiterazione dell’incarico ricevuto della stessa appellata in posizione vicaria del direttore centrale dell’ufficio dirigenziale generale in cui era incardinata. Tuttavia, tale unico elemento, relativo ad una prestazione di fatto e slegata dalle conseguenze giuridiche ed economiche dell’effettiva attribuzione dell’incarico funzionale, paiono difficilmente utilizzabili come elemento di prova, dovendosi contemperare con la natura esclusivamente fiduciaria dell’incarico stesso e quindi con l’assoluta non prevedibilità della sua attribuzione.
Consequenzialmente, la voce di danno per perdita di chance deve essere espunta dal paniere risarcitorio, non essendovi prova della sua rilevanza, nemmeno dal punto di vista meramente probabilistico
Consiglio di Stato con la decisione numero 6987 del 29 dicembre 2011
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