la discrezionalità amministrativa esistente nel richiedere requisiti ai concorrenti nelle pubbliche gare non può giungere ad esigere requisiti palesemente non connessi con l’oggetto della gara stessa.
Senza poi omettere che i servizi erogati dall’affidatario sono altresì garantiti dai controlli previsti dal sistema sanitario, dalla ASL ai NAS dei Carabinieri e non sono dipendenti esclusivamente dal rilascio di una certificazione di qualità: perciò le stazioni appaltanti non possono allargare a dismisura la richiesta di requisiti, limitando oltre ragione la platea dei concorrenti e distorcendo così il principio di concorrenza.
Se infatti il buon andamento degli uffici pubblici richiede che la P.A. determini requisiti anche stringenti per affidare servizi di indubbia delicatezza come quello in questione, esso però non permettere una compressione di quei limiti alla concorrenza, la quale di per sé è già una garanzia nelle procedure selettive fondate sull’offerta economicamente più vantaggiosa.
Consiglio di Stato con la decisione numero 6928 del 28 dicembre 2011
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