giovedì 1 dicembre 2011

La quantificazione del danno da ritardo

La natura del danno di cui nella specie si controverte, come sopra qualificata, osta alla esatta quantificazione matematica dello stesso, inerendo a contenuti in parte patrimoniali e in parte non patrimoniali, sotto specie di danni esistenziali (sulla sopraevidenziata incidenza sui programmi di vita).

Il che non esclude tuttavia la possibile individuazione di parametri certi per la sua quantificazione economica che, ad avviso del Collegio, sono costituiti:

a) dal valore economico della pretesa il cui soddisfacimento o mancato soddisfacimento è ritardata, non potendo revocarsi in dubbio che, quanto maggiore (rectius, di maggior valore economico) è la pretesa, tanto maggiore è anche il danno da ritardata risposta, a prescindere dalla spettanza o meno della stessa;

b) dal grado di affidamento nella positiva definizione del procedimento, anche in tal caso non potendosi dubitare della diversa incidenza causale del ritardo su pretese sicuramente fondate ovvero, per converso, totalmente infondate (sulla base del grado di discrezionalità del potere attribuito);

c) dalla effettiva durata del ritardo imputabile.

In particolare, i parametri sub b) e c) operano, evidentemente, in senso limitativo del risarcimento spettante in base al parametro sub a).

Passaggio tratto dalla sentenza numero 548 del 21 novembre 2011 pronunciata dal Tar Abruzzo, L’Aquila

Il Collegio non può utilizzare i dati risultanti dalle produzioni documentali del 12 settembre 2011, giacché tardive a termini dell’art. 73 c.p.a., ma, stante il positivo accertamento della produzione di un danno, può invece, ex art. 34, comma 4 del c.p.a., specificare i criteri di commisurazione del danno risarcibile in base ai quali la Provincia di L’Aquila dovrà proporre in favore dei creditori ricorrenti il pagamento di una somma entro un congruo termine.

Nel caso di specie, i ricorrente avrebbero tratto sicuri benefici economici dall’utilizzazione dei beni, commisurati all’effettivo loro sfruttamento dipendente dalla destinazione finalmente impressa; dal momento che il ritardo imputabile alla Provincia ed oggetto del presente procedimento è pari a circa 200 giorni (cfr. punto III.2) che precede), può considerarsi che la disponibilità di detti benefici è stata ritardata appunto di tale spazio temporale.

Orbene, tali benefici possono essere individuati, formulando l’ipotesi che i ricorrenti avrebbero ottenuto il bene della vita esattamente duecento giorni prima se l’Amministrazione provinciale avesse provveduto tempestivamente e ipotizzando, inoltre, che non vi siano variazioni in aumento sui valori di mercato tra la date di mancato rilascio dell’atto provinciale e di effettiva definizione del procedimento, alternativamente: a) nell’immediata disponibilità di denaro conseguente a dismissione immobiliare (vendita dei beni) al valore probabile di mercato, risultante dai dati ufficiali in ambito provinciale, derivante dalla diversa destinazione impressa dalla variante adottata (prudenzialmente ridotto del 30%); b) negli introiti derivanti dallo sfruttamento in proprio dell’area conformemente alla destinazione impressa dalla variante adottata (prudenzialmente ridotti del 30%) calcolati sulla base delle rendite normali di suoli consimili come risultanti da dati pubblici ed ufficiali in ambito provinciale.

La operata riduzione prudenziale dipende dalla non certa totale conformità tra la variante adottata e quella approvata anche in eventuale conseguenza degli esiti della riedizione procedimentale commessa alla provincia.

La quota parte dei mancati guadagni imputabile alla Provincia è individuabile dunque o negli interessi legali sulle somma di cui sub a) che precede, per il tempo di 200 giorni, ovvero nel corrispettivo della rendita di cui sub b) che precede, per 200 giorni.

La somma che la Provincia dovrà offrire ai ricorrenti, secondo le modalità di cui in dispositivo, potrà dunque essere commisurata come precede sui guadagni sperati, desunti dalla normale utilizzazione economica dei beni secondo la più probabile destinazione delle aree in questione come risultante dalla variante adottata, con riduzione equitativa e prudenziale degli stessi (guadagni come sopra calcolati) del 30%, operata in ragione della non certa totale conferma delle statuizioni di cui in variante dipendente dalle eventuali diverse determinazioni procedimentali successive.

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