giovedì 1 dicembre 2011

Il risarcimento del danno può essere limitato solo per colpevole mancata azione giudiziale

Da ultimo, deve rigettarsi l’eccezione comunale circa l’irrisarcibilità, ex art. 1227 comma 2 c.c. ed art. 30 c.p.a., di tutti i danni che i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, l'obbligo di diligenza gravante sul creditore, che rappresenta espressione del più generale dovere di correttezza nei rapporti fra gli obbligati, tendendo a circoscrivere il danno derivante dall'altrui inadempimento entro i limiti che rappresentino una diretta conseguenza dell'altrui colpa, non comprende anche l'obbligo di esplicare una straordinaria o gravosa attività, nella forma di un "facere" non corrispondente all'"id quod plerumque accidit":


il comportamento operoso richiesto al creditore, improntato all'ordinaria diligenza, non ricomprende, per sua stessa definizione, attività tali da comportare sacrifici, esborsi, o assunzione di rischi, quale può essere l'esperimento di un'azione giudiziaria, sia essa di cognizione o esecutiva, che rappresenta esplicazione di una mera facoltà, dall'esito non certo (Cass., I, 5.5.2010, n. 10895; id., III, 29.9.2005, n. 19139).

Anche la giurisprudenza amministrativa, nell’applicare l’art. 30 comma 3 c.p.a., ha avuto cura di precisare che la pretermissione, da parte del danneggiato da un atto (o da un comportamento) dell'amministrazione, della previa domanda di giustizia contro l'atto stesso non costituisce sempre e comunque una violazione del canone di ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227 c.c.: una tale pretermissione può impedire, o limitare, il sorgere del diritto al risarcimento soltanto se, in concreto, emerge che: a) la mancata azione giudiziale è caratterizzata da colpevolezza (secondo una concreta e ordinaria esigibilità); b) fra la pretermissione e l'insorgenza del danno sussiste un nesso di conseguenzialità diretta, perché il secondo non si sarebbe verificato se l'interessato avesse debitamente svolto l'azione di annullamento (Cons. di St., VI, 31.3.2011, n. 1983).

Nel caso di specie, fra la pretermissione dell’azione giudiziale per la restituzione del terreno e l’insorgenza del danno (la mancata disponibilità del bene) non sussiste affatto un nesso di conseguenzialità diretta, in quanto è ben noto che, fino ai tempi recenti, in presenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità la giurisprudenza negava comunque la restituzione del bene, addirittura affermando che l’irreversibile trasformazione del bene avesse determinato un effetto traslativo della proprietà (così detta occupazione acquisitiva).


sentenza numero 1635 del 23 novembre 2011 pronunciata dal Tar Liguria, Genova

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