Meritevole di accoglimento è, altresì, la domanda risarcitoria, sussistendo tutti gli elementi costituivi della relativa fattispecie:
- sussiste il pregiudizio patito dalla ricorrente privata dell’aggiudicazione determinata in favore di altra concorrente illegittimamente ammessa alla gara;
- detto pregiudizio si qualifica quale conseguenza immediata e diretta dell’illegittimo agire dell’Amministrazione;
- quanto all’elemento psicologico della colpa, manca da parte dell’Amministrazione la prova dell’errore scusabile, stante l’evidenza del vizio rilevato (Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751).
Quanto alle modalità di ristoro del danno patito, la posizione della ricorrente al secondo posto della graduatoria e l’attuale modalità di gestione del servizio mediante affidamento provvisorio a soggetto terzo, rendono possibile dar corso al subentro della ricorrente nella gestione provvisoria in atto, constando fondata la pretesa al riguardo avanzata.
La misura, peraltro, non ristora completamente il pregiudizio patito dalla ricorrente residuando i danni conseguenti al tardivo conseguimento della aggiudicazione, consistenti nella percezione di importi non più attuali, stante le mutate condizioni di mercato ed il fisiologico aumento dei costi di produzione del servizio.
Detto pregiudizio deve essere risarcito nella misura corrispondente agli interessi legali maturati in relazione ad ogni singolo rateo avuto riguardo alle originarie modalità di corresponsione dei corrispettivi dovuti.
Non può, tuttavia, essere accolta la domanda di risarcimento del danno “curriculare” stante l’omessa prova, da parte della ricorrente, del mancato reimpiego delle risorse aziendali in altre commesse nel trascorso biennio.
Nessun commento:
Posta un commento