martedì 29 novembre 2011

Precedente risoluzione contrattuale per gravi errori diventa causa di escussione della cauzione provvisoria

Sussistenza di gravi errori professionali:annullamento di aggiudicazione ed escussione della cauzione provvisoria




legittimamente il Comune di Taranto considerava accertata, in conformità ai parametri fissati già dall’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006 (oltre che dalla lex specialis della gara), la sussistenza di errori gravi commessi dalla ricorrente nell’esercizio dell’attività professionale prestata presso il Comune di Oria, errori gravi emergenti, in punto di fatto, dalla delibera di Giunta n. 165 del 1° ottobre 2010 e, soprattutto, dall’atto di transazione intercorso in pari data fra le parti (atto nel quale, a fronte delle contestazioni del Comune di Oria, la Ricorrente, che ben avrebbe potuto agire in sede giudiziaria avverso l’atto comunale di risoluzione del contratto, preferiva invece ristorare la p.a. con la somma di euro 112.496,17 per il mancato gettito derivato al Comune dai propri inadempimenti contrattuali).

Errori gravi i quali obiettivamente rilevavano, indipendentemente da ogni giudizio sulle dichiarazioni rese dalla società (la intervenuta revoca della risoluzione unilaterale depone in ogni caso per la buona fede della società, fermo restando che allo stato non risulta concretamente disposta alcuna sanzione ex art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006, pur essendo le stesse genericamente prefigurate nel provvedimento impugnato), ai fini della esclusione della ricorrente, così legittimando la determinazione n. 178 del 14 settembre 2011.


 la verificata correttezza dell’esclusione della Ricorrente fa venir meno la legittimazione della medesima alla formulazione delle censure pure avanzate rispetto alla successiva aggiudicazione della gara alla Controinteressata, le quali vanno dunque dichiarate inammissibili (cfr. Ad. Plen. 7 aprile 2011, n. 4: la definitiva esclusione o l’accertamento della illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva. Tale esito rimane fermo in tutti i casi in cui l’illegittimità della partecipazione alla gara è definitivamente accertata, sia per inoppugnabilità dell’atto di esclusione, sia per annullamento dell’atto di ammissione).


la manifesta infondatezza del ricorso principale rende infine improcedibile per carenza di interesse il ricorso incidentale proposto dalla Controinteressata (Ad. Plen. cit: “L’esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora sia evidente la sua infondatezza, inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità”).


sentenza numero 2057 del 25 novembre 2011 pronunciata dal Tar Puglia,  Lecce

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