Viene riconosciuto il risarcimento del danno ingiusto per omesso svincolo della cauzione corrispondente all’esborso sopportato per il mantenimento della fideiussione con riferimento all’intero importo degli oneri di urbanizzazione scomputati
Rientra quindi nella giurisdizione di questo Tribunale la cognizione in merito alle domande contenute nel ricorso, vertenti appunto sull’inadempimento della pubblica amministrazione rispetto allo svincolo della fideiussione contratta a garanzia delle obbligazioni assunte dal privato con la convenzione di lottizzazione e il conseguente risarcimento dei danni.
la fondatezza di tale contestazione non è idonea a sorreggere il provvedimento impugnato ben potendo il Comune provvedere allo svincolo parziale della fideiussione, mantenendo la garanzia esclusivamente con riferimento all’importo necessario per la realizzazione del tronco di smaltimento delle acque bianche, come peraltro previsto dalla convenzione
Con riferimento all’elemento soggettivo va evidenziato che la più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato 10.08.2004 n. 5500; Consiglio di Stato 29.07.2008 n. 3723; Consiglio di Stato 25.09.2009 n. 5772), pur non abbandonando la tesi della natura extracontrattuale della responsabilità della P.A., ha limitato l’onere probatorio del privato alla dimostrazione dell’illegittimità del provvedimento, quale elemento di prova che integra il principio dispositivo con onere acquisitivo, rimettendo alla P.A. l’onere di provare di essere esente da responsabilità, in considerazione dell’assenza o dell’oscurità o della sovrabbondanza della normativa in materia, del repentino mutamento della stessa, dell’assenza di orientamenti giurisprudenziali univoci o della speciale complessità della questione (Consiglio di Stato n. 2384 del 27.4.2010).
A cura di Sonia LAzzini
Passaggio tratto dalla sentenza numero 1747 del 18 novembre 2011 pronunciata dal Tar Puglia, Bari
Nel caso di specie da un lato è stata accertata per quanto sopra esposto la illegittimità dei provvedimenti del Comune volti a respingere la richiesta di svincolo, anche solo parziale, della garanzia, dall’altro l’ente resistente non ha fornito alcuna giustificazione a sostegno dell’impossibilità dello svincolo parziale, né ha in altro modo argomentato l’assenza di colpa al riguardo.
Deve quindi essere accertata la responsabilità del Comune di Bari per il danno subito dalla società ricorrente, corrispondente all’esborso sopportato per il mantenimento della fideiussione con riferimento all’intero importo degli oneri di urbanizzazione scomputati, anziché in relazione alla minor somma relativa all’unica opera ancora da eseguire, ovvero la rete di smaltimento delle acque bianche.
Considerata la minore incidenza di tale opera sul totale delle urbanizzazioni da realizzare (rete idrico-fognaria, del gas, telefonica) deve ritenersi che dovesse permanere garantito non più di un quarto dell’importo totale; di conseguenza, tenuto conto della illegittimità del trattenimento delle somme solo a far data dall’inizio dell’anno 2000 e dell’esborso totale documentato dal 1988 al 2011 dalla ricorrente per tutte le opere, il danno va equitativamente quantificato nell’importo di euro 4.500 complessivi oltre interessi e rivalutazione monetaria che il Comune deve essere condannato a corrispondere alla ricorrente.
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