giovedì 20 ottobre 2011

sulla natura giuridica del raggruppamento temporaneo di imprese.

Il r.t.i. non costituisce un autonomo centro di imputazione giuridica, ma temporanea aggregazione di imprese finalizzata ad agevolare – grazie alla sommatoria dei requisiti degli aderenti – la partecipazione delle imprese alle gare di appalto, in ossequio al principio della massima concorrenza

Il raggruppamento temporaneo è, dunque, uno strumento temporaneo, occasionale e limitato di cooperazione o di integrazione messo in opera, di volta in volta, per consentire a più imprese, tra cui una capogruppo, di presentare un’offerta unitaria in gare d’appalto, alle quali non avrebbero potuto altrimenti partecipare per mancanza dei requisiti tecnici o finanziari o per eccessivo rischio (cfr. per tutte, Cons. Stato, IV, 30 luglio 1996, n. 918; Cons. Stato, V, 21 novembre 2007, n. 5906).

Queste forme di collaborazione rinvengono le proprie radici nelle c.d. joint ventures di matrice angolosassone, quali modelli superindividuali di organizzazione economica avanzata. Le imprese, infatti, associandosi tra loro per la realizzazione di un’operazione comune o di un importante affare, non raggiungibile dalle stesse singolarmente considerate, riescono ad accrescere i propri livelli di redditività, incrementare la propria efficienza produttiva e acquisire altro spazio sul mercato limitandone e ripartendone i rischi.


Poiché, dunque, il raggruppamento temporaneo di imprese non dà luogo ad un soggetto giuridico autonomo e nemmeno ad un rigido collegamento strutturale, non può parlarsi di requisiti soggettivi del raggruppamento, bensì delle singole imprese associate.

A cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla decisione numero 5514 del 12 ottobre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

Fermo tanto, risultano infondate le censure qui di seguito, articolate su tale presupposto:

a) Secondo l’appellante, il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in quanto privo dell’autorizzazione prefettizia di cui all’art. 134 del TULPS, non potendosi imputare al raggruppamento l’autorizzazione prefettizia delle singole associate.

L’assunto è privo di pregio.

L’a.t.i. aggiudicataria è in possesso dei requisiti formali dettati dall’art. 134 del TULPS, in quanto ne sono in possesso sia l’impresa capogruppo mandataria, sia tutte le singole società mandanti e l’autorizzazione prefettizia è requisito soggettivo di ciascuna delle imprese associate e non già del raggruppamento.

b) La ricorrente deduce violazione del punto 5 del bando di gara perché non tutti gli istituti di vigilanza aderenti all’a.t.i. aggiudicataria avrebbero le autorizzazioni per tutti i siti da vigilare.

Nel caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese ad una gara per lo svolgimento del servizio di vigilanza, non è richiesto in capo a ciascuna delle imprese il possesso dell’autorizzazione per tutti i siti da vigilare, essendo sufficiente l’autorizzazione solo per alcuni di essi, sempre che, attraverso il contributo di tutte le associate, sia assicurato il completo e corretto espletamento del servizio.

In tal senso è la prescrizione del punto 5 del bando di gara, che impone il possesso di “regolare licenza di esercizio di cui agli artt. 133 e ss. del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733 rilasciata dalla prefettura della provincia sede di svolgimento del servizio”.

Peraltro, non risulta, come già accertato dal TAR, che alcuna delle imprese costituenti l’a.t.i. aggiudicataria, si sia impegnata a prestare il servizio in siti per i quali non era titolare di autorizzazione,

Del tutto pretestuoso poi, quanto sostenuto dall’appellante, circa un uso distorto ed illegittimo dell’istituto del raggruppamento temporaneo, in quanto, nel caso, utilizzato al solo scopo di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, a tutto discapito della qualità del servizio prestato.

A parte che di tale circostanza non v’è prova, è indubbio che l’aggiudicataria abbia fatto uso corretto dell’istituto e delle sue potenzialità.

L’ulteriore circostanza che la formazione dell’a.t.i. sarebbe illegittima perché consentirebbe di conoscere le possibilità di offerta delle imprese raggruppate, è irrilevante in un contesto in cui le singole imprese associate non formulano offerte individuali.

Da ciò l’evidente infondatezza delle censure sin qui esaminate, incentrate sulla partecipazione dell’aggiudicataria alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese.


decisione numero 5514 del 12 ottobre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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