sabato 8 ottobre 2011

Gli amministratori e direttori tecnici dell’impresa cedente non sono tenuti ad alcuna dichiarazione

in caso di cessione d'azienda antecedente alla partecipazione alla gara non sussiste un obbligo specifico di dichiarazioni in ordine ai requisiti soggettivi della cedente riferita sia agli amministratori e direttori tecnici

in quanto l'art. 38 del n. 163/2006 richiede il possesso e la dimostrazione dei requisiti generali di partecipazione solo in capo al soggetto concorrente

non trattandosi di successione universale dal cessionario al cedente, ma di una successione di posizioni attive e passive relative all'azienda tra soggetti che conservano distinta personalità giuridica, non può essere esclusa l'impresa cessionaria del ramo d'azienda che non abbia presentato le relative dichiarazioni in ordine alla posizione della cedente;

né varrebbe richiamare in senso contrario gli artt. 51 e 49, trattandosi di norme che si riferiscono rispettivamente alle diverse ipotesi nelle quali la cessione sia avvenuta nel corso della gara ovvero il concorrente ricorra ad imprese ausiliarie mediante l'avvalimento al fine di integrare i propri requisiti per partecipare alla gara (CdS sez. V 15.11.2010 n. 8044, Tar Napoli 18.3.2011 n. 1498, Tar Cagliari 27.1.2011 n.68, Tar Veneto 10.1.2011 n.12).


passaggio tratto dalla sentenza 756 numero del 21 settembre 2011 pronunciata dal Tar Marche, Ancona

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