sabato 8 ottobre 2011

È il potere di rappresentanza ad obbligare alle dichiarazioni

il criterio interpretativo da seguire al fine di individuare la persona fisica rispetto alla quale, nell'ambito del rapporto societario, assume rilievo la causa di esclusione, e dunque il soggetto tenuto alla dichiarazione sostitutiva di inesistenza di procedimenti penali in corso e sentenze di condanna, consiste nel ricercare, nello statuto della persona giuridica, quali siano i soggetti dotati di poteri di rappresentanza


Deve ritenersi, quindi, che il primo criterio da seguire per l'individuazione dei soggetti obbligati, con riferimento alle persone giuridiche, è costituito dalla riconoscibilità ed ufficialità del potere della persona fisica di trasferire direttamente, al soggetto rappresentato, gli effetti del proprio operare (T.A.R. Liguria, sez. II, 4 marzo 2010, n. 962; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 14 dicembre 2009, n. 1910).

la ratio della norma di cui all’art. 38 del codice dei contratti, la quale prevede come causa di esclusione dagli appalti pubblici alcune circostanze incidenti negativamente sulla moralità professionale, è naturalmente quella di escludere dalla partecipazione alle gare di appalto le società per le quali i soggetti che abbiano (o abbiano avuto) un significativo ruolo decisionale e gestionale si trovino in alcune delle situazioni descritte nella richiamata disposizione.


la circostanza per cui la dichiarazione circa la insussistenza di cause di esclusione dalla gara è volta a soddisfare al medesimo tempo l'interesse pubblico alla piena conoscibilità dei fatti rilevanti e l'interesse del dichiarante alla partecipazione alla gara delinea e plasma in modo del tutto peculiare il carattere di esigibilità della condotta e l'onere di diligenza che possono essere imposti in capo al soggetto privato, anche perché quest'ultimo potrebbe ritrarre un vantaggio personale (ridondante in un danno per l'interesse pubblico), nel condurre in modo non pienamente diligente l'attività conoscitiva prodromica alla dichiarazione sostitutiva finalizzata alla partecipazione alla gara. Conseguentemente, deve ritenersi che la concomitante sussistenza dei due richiamati interessi postuli un onere di diligenza particolarmente elevato, sino ad imporre al dichiarante di realizzare ogni condotta idonea a disporre del quadro conoscitivo più ampio possibile prima di rendere la dichiarazione prodromica alla partecipazione alla gara” (così Cons. Stato, sez. VI, 5 luglio 2010, n. 4243).

In questa direzione l'articolo 38 del codice dei contratti pubblici impone la piena – e soprattutto preventiva – conoscenza della propria posizione e, conseguentemente, la obbligatorietà della connessa dichiarazione (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2008, n. 2090; 15 gennaio 2008, n. 36).

Passaggio tratto dalla sentenza numero 1666 del 29 settembre 2011 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce

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