giovedì 20 ottobre 2011

È legittimo richiedere di allegare il documento di identità anche nell’offerta economica

nelle gare indette per l’aggiudicazione di un appalto pubblico la richiesta di allegare all’offerta economica il documento d’identità del soggetto presentatore della stessa non costituisce una mera formalità

perché è diretta a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione a un determinato soggetto;

né tale clausola può ritenersi illogica e sproporzionata perché da un lato trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di soddisfare un interesse apprezzabile della stazione appaltante, dando certezza in ordine alla provenienza della dichiarazione e, dall’altro lato, si limita ad imporre ai partecipanti uno sforzo minimo e proporzionato rispetto all’interesse pubblico perseguito (Cons. St., sez. VI, 2 maggio 2011, n. 2579; id. 24 gennaio 2011, n. 478; id., sez. V, 23 novembre 2010, n. 8151; id., sez. VI, 13 luglio 2009, n. 4420; Tar Basilicata 5 novembre 2010, n. 930);



è quindi legittimo il provvedimento di esclusione adottato da una stazione appaltante nei confronti di un concorrente che, in violazione di una clausola contenuta nel bando di gara, abbia omesso di allegare copia del documento di identità all’offerta economica presentata in sede di gara,

passaggio tratto dalla sentenza numero 7931  del 13 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

e ciò anche nell’ipotesi in cui tale copia sia stata prodotta all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa, in quanto, a fronte del chiaro ed inequivoco disposto letterale del disciplinare di gara, l’amministrazione è tenuta ad applicare in modo rigoroso ed incondizionato le clausole inserite nella lex specialis, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale in ordine alla rilevanza dell’adempimento

non risolvendosi la richiesta di allegare il documento di identità all’offerta economica in un mero formalismo, in quanto è diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, il nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad un determinato concorrente (Tar Bari, sez. I, 11 maggio 2011, n. 693);



ai sensi dell’art. 243 bis, comma 5, del codice appalti il mancato esame del preavviso di ricorso – omissione che di fatto si è verificata nel caso di specie – non inficia la legittimità dell’aggiudicazione ma costituisce comportamento valutabile, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonché ai sensi dell’art. 1227 c.c.

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