Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante
al preordinato fine di avvalersi di tale opportunità_contemplata dal terzo comma dell’articolo 41 del codice dei contratti, è fatto onere al concorrente di allegare il “motivo” dell’impedimento, in modo da consentire alla stazione appaltante di apprezzarlo e di valutarne la concreta “giustificatezza”
la possibilità di dimostrare a mezzo di documentazione alternativa il possesso dei requisiti deve intendersi, normativamente e logicamente subordinato, alla circostanza che il concorrente, che non abbia formalmente rispettato la clausola impositiva della allegazione di plurime ed idonee referenze, si avvalga dell’opportunità di dare, in concreto, adeguata giustificazione alla richiesta di fornire documentazione alternativa: in difetto di che non può ritenersi imposto alla stazione appaltante di procedere comunque all’apprezzamento della documentazione de qua
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(…)
Art. 41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi(art. 47, dir. 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13, d.lgs. n. 358/1995)
1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: (comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 152 del 2008)
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.
3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 152 del 2008)
Passaggio tratto dalla sentenza numero 1649 dell’ 11 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Campania, Salerno
a) non è revocabile in dubbio – risultando documentalmente – che la lex specialis di procedura avesse richiesto all’art. 9, all’uopo espressamente richiamando in apicibus l’art. 41 del d. lgs. n. 163/2006, la presentazione di “idonee referenze bancarie” (da intendersi inequivocabilmente – stante l’uso del plurale ed il richiamo al paradigma normativo di riferimento – nel senso di “almeno due” referenze);
b) non dubita il Collegio della correttezza del rilievo per cui, anche in assenza di espresso richiamo da parte del bando o del capitolato, debba in re trovare applicazione il temperamento di cui al 3° comma dell’art. 41 cit., nella parte in cui legittima il concorrente che, per qualsiasi giustificato motivo, non sia stato in grado di presentare le richieste referenze, a comprovare mediante qualsiasi altro idoneo documento il possesso della capacità economica e finanziaria: epperò siffatto temperamento va inteso nel senso che, al preordinato fine di avvalersi di tale opportunità, è fatto onere al concorrente di allegare il “motivo” dell’impedimento, in modo da consentire alla stazione appaltante di apprezzarlo e di valutarne la concreta “giustificatezza”;
c) che, per l’effetto, la possibilità di dimostrare a mezzo di documentazione alternativa il possesso dei requisiti deve intendersi, normativamente e logicamente subordinato, alla circostanza che il concorrente, che non abbia formalmente rispettato la clausola impositiva della allegazione di plurime ed idonee referenze, si avvalga dell’opportunità di dare, in concreto, adeguata giustificazione alla richiesta di fornire documentazione alternativa: in difetto di che non può ritenersi imposto alla stazione appaltante di procedere comunque all’apprezzamento della documentazione de qua;
d) che – del resto – nel caso di specie, come già osservato in sede di sommaria delibazione della istanza cautelare, siffatta documentazione alternativa (consistente nei fatturati realizzati) non potrebbe neppure in tesi ritenersi idonea, in quanto realizzata non a livello individuale dalla ditta concorrente, ma quale componente di una associazione temporanea di imprese;
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