mercoledì 19 ottobre 2011

Durc negativo per 516 euro_legittimo annullamento di aggiudicazione

Poiché l’impresa, aggiudicataria provvisoria, non è in grado di sottoscrivere il contratto, risulta evidente la legittimità della Stazione appaltante ad escutere la cauzione provvisoria

la presenza di un d.u.r.c. negativo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, obbliga la stazione appaltante ad escludere dalla procedura l'impresa interessata

senza che si possano effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli adempimenti ed alla definitività dell'accertamento previdenziale ( cfr., ex plurimis, Consiglio Stato , sez. V, 30 giugno 2011 , n. 3912);

la regolarità contributiva deve essere conservata nel corso di tutto l’arco temporale impegnato dallo svolgimento della procedura mentre non assume rilievo l’intervento di un adempimento tardivo da parte dell’impresa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, decisione 12 marzo 2009, n., 1458; 15 settembre 2010, m. 6907);

deve ritenersi legittima nella specie la decisione con la quale la stazione appaltante ha deciso di non disporre l’aggiudicazione in favore della ricorrente originaria con riguardo alla quale era stata accertata, durante la gara, una situazione di irregolarità mediante d.u.r.c. negativo del 13 dicembre 2010 con riguardo ad un importo di 516,090 euro, che eccede la soglia stabilita dall’art. 8 del citato d.m. 24 ottobre 2007

questo ultimo passaggio è tratto dalla decisione numero 5531 del 12 ottobre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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