Le carenti dichiarazioni della ricorrente - omettendo di quantificare e indicare nell’offerta i costi della sicurezza – si pongono in aperto contrasto con la lex specialis di gara
Nel contempo, contravvengono il codice dei contratti pubblici, il quale stabilisce che “i costi relativi alla sicurezza, … devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi e delle forniture” (cfr. art. 87, co. 4, d.lgs. n. 163/2006), nonché l’articolo 26, comma 6, della legge n. 81/2009, il quale ribadisce l’obbligo in questione.
Per evitare poi equivoci, si ravvisa la necessità di evidenziare – in particolare - che i costi della sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 e all’art. 26, della legge n. 81 del 2009 sono i costi c.d. ‘propri’ che l’operatore economico deve sostenere per eseguire le prestazioni contrattuali appaltate, che la Stazione appaltante deve poter apprezzare (specialmente sotto il profilo della congruità) rilevandoli dalle offerte presentate in sede di gara. In sostanza, i concorrenti devono specificatamente indicare anche i cd. “costi interni” dell’impresa e non solo quelli (diversi) rappresentati dai “costi da interferenza”. I secondi, non soggetti a ribasso, sono quelli fissati dalla stazione appaltante, mentre i primi sono i costi che sopportano le singole imprese, non predeterminati a monte ma da indicare in sede di offerta per permettere all’Amministrazione di operare le proprie valutazioni al riguardo.
Sul punto la giurisprudenza ha affermato che il combinato disposto degli articoli 86 e 87, comma 4, ultimo periodo, del codice dei contratti pubblici, impone ai concorrenti di segnalare gli oneri economici che ritengono di sopportare al fine di adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza sul lavoro, al duplice fine di assicurare la consapevole formulazione dell’offerta con riguardo ad un aspetto nevralgico e di consentire alla stazione appaltante la valutazione della congruità dell’importo destinato ai costi per la sicurezza. La mancanza di una specifica previsione sul tema in seno alla lex specialis non toglie che la disciplina del codice dei contratti pubblici sia immediatamente precettiva e idonea ad eterointegrare le regole procedurali, imponendo agli offerenti di indicare separatamente i costi per la sicurezza. L’inosservanza delle norme dettate dal d.lgs.n. 163 del 2006 che impongono l’indicazione preventiva dei costi di sicurezza implica, anche in assenza di una espressa comminatoria della lex specialis, la sanzione dell’esclusione, in quanto rende l’offerta incompleta sotto un profilo particolarmente rilevante alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti ed impedisce alla stazione appaltante un adeguato controllo sull’affidabilità dell’offerta stessa da ritenere, per tale ragione incompleta (Cons. Stato, Sez. V, 23 luglio 2010, n. 4849; TAR Toscana, Sez, II, 31 ottobre 2007, n. 3565; TAR Lazio, Sez. II bis, 11 ottobre 2006, n, 10258).
In conclusione, la Ricorrente Service S.r.l. – non avendo specificato i costi della sicurezza - avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara (TAR Lazio, Sez. III Quater, 27 aprile 2011, n. 3620; TAR Lombardia, Brescia, 20 aprile 2011, n. 653
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