sabato 3 settembre 2011

necessariamente il contratto di garanzia deve seguire al testo del contratto garantito, essendo il contenuto del primo necessariamente determinato dal contenuto del secondo

il giudice della sentenza revocanda ha del tutto evidentemente ritenuto, a torto o a ragione non importa in questa sede, che la materiale assenza dello schema del contratto d’appalto , non solo consentiva alla stazione appaltante, legittimamente, di non rilasciarne copia all’aggiudicataria , ma consentiva altresì di non esonerare quest’ultima dalla consegna della fidejussione a garanzia di obblighi e clausole contrattuali.

Ed infatti nella sentenza impugnata si afferma a tal riguardo: “D’altronde , le cauzioni e le polizze fideiussorie ( che garantiscono la corretta esecuzione del contratto o tengono indenne l’amministrazione aggiudicatrice dai danni che eventualmente dovessero derivare da qualsiasi causa per responsabilità civile) sono contratti accessori , nel senso che seguono , quanto al contenuto del contratto da garantire , la determinatezza o determinabilità del contratto garantito”.

Come dire, appunto, che non necessariamente il contratto di garanzia deve seguire al testo del contratto garantito, essendo il contenuto del primo necessariamente determinato dal contenuto del secondo.

Passaggio tratto dalla decisione numero 4965 del 2 settembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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