lunedì 8 agosto 2011

Costa caro non dichiarare una sanzione pecuniaria per violazione sui rifiuti:escussione della provvisoria assolutamente legittima

Legittima escussione della cauzione provvisoria per non aver dichiarato l’aggiudicatario, in sede di offerta, una condanna solo pecuniaria (1.500 euro) per violazione delle norme sui rifiuti di un legale rappresentante di una delle imprese mandanti


Per quanto concerne, poi, l’escussione della cauzione provvisoria e la comunicazione dell’esclusione all’Autorità di vigilanza sui contratti della pubblica amministrazione, si tratta di effetti meramente consequenziali all’esclusione per effetto della mancata dichiarazione del provvedimento penale di condanna, per cui il relativo motivo segue la soccombenza del “petitum” principale

Spetta all’Amministrazione compiere una sua valutazione sulla incidenza o meno della condanna riportata, per cui la mancata dichiarazione di una condanna per decreto penale rientra sicuramente nella valutazione della suddetta Amministrazione in ordine alla sua necessarietà dichiarativa.

Peraltro, se pure è fuori discussione che nella specie la condanna irrogata con il decreto penale è stata di lieve entità e solo pecuniaria (1.500 euro), è pure fuori discussione che il capo d’accusa per il quale si è proceduto e che ha dato luogo all’emissione del provvedimento giudiziario ha riguardato una illecita utilizzazione di rifiuti, per cui la relazione con l’oggetto dei lavori di cui alla gara (sistema fognario) è evidente, come è evidente la rilevanza che nella specie assumeva la dichiarazione

A cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla decisione numero 4677 del 4 agosto 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

FATTO

Il presente appello è proposto dalla società Ricorrente Costruzioni generali sia in proprio che quale futura mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese indicato in epigrafe e si dirige contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, anch’essa indicata in epigrafe, con la quale il primo giudice ha rigettato un ricorso ivi proposto relativo alla esclusione dell’appellante dalla gara indetta dalla Alto Trevigiano Servizi s.r.l. per l’aggiudicazione di lavori fognari.

L’appellante, premesso di essere stato esclusa, insieme con le imprese da raggruppare, dalla gara in quanto il legale rappresentante di una delle imprese future mandanti (Ricorrente 2 Egidio s.r.l.) non aveva indicato una condanna per decreto penale, con segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti della pubblica amministrazione ed escussione della cauzione provvisoria, formula i seguenti motivi di gravame:

Difetto ed errore della motivazione, violazione dell’art. 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006; in quanto il disposto di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006 è formulato in modo che è lo stesso candidato che deve valutare quali condanne evidenziare, così che, trattandosi nella specie di una condanna di modestissima entità (contravvenzione sanzionata con una ammenda di € 1.500 per violazione delle norme sui rifiuti), correttamente si era deciso che la stessa non incidesse sulla moralità professionale e non fosse quindi necessariamente da dichiarare; rileva ancora l’appellante la propria buona fede nel ritenere estinto il reato, mentre il modulo predisposto dall’Amministrazione appaltante non indicava, tra i provvedimenti di condanna, i decreti penali; rileva, infine, l’appellante la illegittimità delle sanzioni accessorie (segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti della pubblica amministrazione ed escussione della cauzione provvisoria);

Inefficacia del contratto eventualmente “medio tempore” stipulato;

Risarcimento del danno.

Si costituiscono in giudizio e resistono all’appello, chiedendone la reiezione, sia la società Alto Trevigiano Servizi che l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rilevando come fosse necessario indicare tutti i provvedimenti di condanna, ivi comprese quelle per le quali fosse stato concesso il beneficio della non menzione.

L’appellante presenta una successiva memoria illustrativa, con la quale, ulteriormente argomentando, insiste per l’accoglimento dell’appello.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 7 giugno 2011.

DIRITTO

L’appello non è fondato.

Va rilevato, infatti, che la tesi esposta dalla società appellante, capogruppo del futuro raggruppamento temporaneo di imprese, secondo la quale è lo stesso candidato che deve valutare se una condanna penale rientri o meno fra quelle che incidono sulla moralità professionale e devono o meno essere dichiarate all’Amministrazione procedente, è solo parzialmente corretta.

Infatti, se ciò è vero, è pur vero che tale valutazione e a rischio dello stesso soggetto valutante, in quanto è, poi, l’Amministrazione a compiere una sua valutazione sulla incidenza o meno della condanna riportata, per cui la mancata dichiarazione di una condanna per decreto penale rientra sicuramente nella valutazione della suddetta Amministrazione in ordine alla sua necessarietà dichiarativa.

Peraltro, se pure è fuori discussione che nella specie la condanna irrogata con il decreto penale è stata di lieve entità e solo pecuniaria (1.500 euro), è pure fuori discussione che il capo d’accusa per il quale si è proceduto e che ha dato luogo all’emissione del provvedimento giudiziario ha riguardato una illecita utilizzazione di rifiuti, per cui la relazione con l’oggetto dei lavori di cui alla gara (sistema fognario) è evidente, come è evidente la rilevanza che nella specie assumeva la dichiarazione.

Corrette si appalesano, pertanto, sia il provvedimento di esclusione adottato dall’Amministrazione e sia la sentenza del primo giudice.

Per quanto concerne, poi, l’escussione della cauzione provvisoria e la comunicazione dell’esclusione all’Autorità di vigilanza sui contratti della pubblica amministrazione, si tratta di effetti meramente consequenziali all’esclusione per effetto della mancata dichiarazione del provvedimento penale di condanna, per cui il relativo motivo segue la soccombenza del “petitum” principale.

Naturalmente, non si prendono in considerazione né il motivo di inefficacia del contratto, eventualmente “medio tempore” stipulato, né la richiesta di risarcimento del danno, stante l’infondatezza dell’appello.

Tuttavia, la particolarità della vicenda e la probabile mancanza di malafede induce a compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio


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