sabato 23 luglio 2011

va sempre ammessa la possibilità di certificazione semplificata e sostitutiva di cui all'articolo 77 bis del dpr 445_2000

l'art. 77 bis, d.P.R. n. 445 del 2000 che si applica in tutti i casi in cui sia prevista una certificazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione;


 ne segue che le prescrizioni dei bandi e degli altri atti regolatori di gare, per la scelta del miglior contraente da parte delle pubbliche amministrazioni, vanno sempre intese nel senso che, anche se non si richiamano alla norma citata, si deve ammettere la certificazione semplificata e sostitutiva stabilita dal menzionato testo unico (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 19 giugno 2006 , n. 1020).

ai fini della partecipazione a gare pubbliche, l'obbligo di produzione del documento unico di regolarità contributiva deve ritenersi superato in funzione dei principi di semplificazione contenuti anche nella legislazione regionale (cfr. art. 21, l. reg. Sicilia 30 aprile 1991 n. 10), di guisa che le notizie attestate dal d.u.r.c. possono essere comunque rese oggetto della dichiarazione ex art. 77 bis, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 17 maggio 2010 , n. 6877)

Tale orientamento è stato recentemente condiviso dal C.G.A. Reg. Sic.na, in sede giurisdizionale, con decisione n. 426/11 del 14.6.2011.


Di Sonia Lazzini


Tratto dalla sentenza numero 1941  del 21 luglio 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

Muovendo da tale presupposto, questa Sezione aveva ritenuto che “va ammesso ad una gara di appalto di opere pubbliche un concorrente che ha prodotto una certificazione di regolarità contributiva antecedente rispetto alla data in cui si è svolta la gara, ma unitamente al predetto certificato ed agli altri due certificati di capacità contributiva anche dichiarazione « di essere in regola con i versamenti nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali Inps, Inail ed Edil Cassa », con indicazione della sede provinciale di detti enti ed il numero provinciale delle posizione con cui vi figura iscritta e copia del documento d'identità del legale rappresentante; in quanto ciò integra il requisito di ammissione alla gara ai sensi dell'art. 77 bis, d.P.R. n. 445 del 2000 che si applica in tutti i casi in cui sia prevista una certificazione (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 11 dicembre 2006 , n. 2450).

Alla stregua dei superiori, condivisibili, principi, nel caso in esame si deve ritenere che la ditta partecipante abbia idoneamente comprovato la regolarità contributiva, giacché, pur essendo la precedente certificazione (prodotta in gara) scaduta da un giorno, la ditta ha allegato ulteriore autocertificazione ( in attesa della rilascio di nuova attestazione da parte dell’Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza Privata), nella quale risultavano comunque indicati i dati essenziali relativi ai contratti di lavoro applicabili al personale e le coordinate bancarie dell'associazione di categoria sulla quale aveva versato i contributi, offrendo quindi all'amministrazione idonee indicazioni per eseguire eventuali verifiche d'ufficio.

Non avrebbe potuto, dunque, l'Amministrazione intimata determinarsi ad esclusione, dovendosi dare ingresso ai principi giurisprudenziali fin qui richiamati, ispirati al criterio del favor per la massima partecipazione a gare.



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