venerdì 24 giugno 2011

va riconosciuta la sussistenza della responsabilità per colpa di esso Comune dei danni sopportati dall’appellante_ la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato

Né può ritenersi che l'Amministrazione abbia adeguatamente dimostrato che si è trattato di un errore scusabile per contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione della norma o per la complessità del fatto, perché la sentenza n. 170/2001 del T.A.R. di cui trattasi, riformata in appello, si era soffermata sull’interesse ad agire della parte ricorrente invece che sul merito del ricorso.

Osserva la Sezione che il danno all'immagine professionale dell'impresa è risarcibile solo se vi sia la prova specifica che l'esclusione ha recato un nocumento all'immagine, con dequotazione della considerazione sociale del danneggiato.
Nel caso che occupa non è stato sufficientemente provato, con generico riferimento alla pubblicazione di detti articoli giornalistici e all’uso di mezzi obsoleti, che si fosse concretamente verificato danno all’immagine della appellante, non dobvendosi trascurare l'effetto satisfattivo naturalmente collegato all'esito favorevole della controversia, onde la richiesta risarcitoria, sotto questo specifico profilo, va disattesa.

Di Sonia Lazzini

Nel caso che occupa il Consiglio di Stato, con la citata decisione della sesta Sezione, n. 7950/2006, ha accolto in parte l’appello contro la sentenza n. 170/2001 del T.A.R. Friuli Venezia Giulia (che aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza affrontare il merito) e, per l’effetto, ha annullato la deliberazione del Consiglio comunale di Trieste 8.5.2000, n. 30 nella parte in cui aveva previsto l’affidamento diretto alla società A.C.E.G.A.S. s.p.a.del servizio di onoranze funebri e nella parte in cui aveva previsto il regime di monopolio quanto al servizio di trasporto funebre affidato ad essa società; ferma restando la deliberazione in parola nella parte in cui affidava i servizi cimiteriali e nella parte in cui affidava alla società stessa il servizio di trasporto funebre, depurato dalla clausola di privativa.

Quanto all’avvenuto affidamento diretto ha ritenuto che le onoranze funebri hanno un carattere spiccatamente commerciale, per cui il relativo esercizio va lasciato al mercato, e che, al limite, le onoranze funebri potrebbero essere ascritte ai servizi pubblici di rilevanza economica. Per questi, l’affidamento deve avvenire sul mercato, secondo i principi costituzionali e comunitari, di cui costituisce codificazione l’art. 113, del t.u. n. 267/2000, sicché, o l’affidamento avviene a società “in house”, o a privati scelti con gara, o a società miste il cui socio privato sia scelto con gara. Tali regole, per la loro portata di principi desumibili dalla giurisprudenza comunitaria, dovevano ritenersi applicabili anche prima della loro formale codificazione, e dunque anche all’epoca di adozione della delibera del Consiglio comunale di Trieste n. 30/2000. Nel caso specifico, invece, le onoranze funebri erano state assunte dal Comune come un servizio di propria competenza, e sono state ritenute illegittimamente affidate in via diretta, senza gara, ad una società mista.

L’appello è stato anche ritenuto fondato laddove contestava il regime di monopolio, per il servizio di trasporto funebre, da ritenersi non più vigente, a far data dall’entrata in vigore della legge n. 142/1990, perché esso regime è ammesso in casi tassativi e non con riguardo al servizio di trasporto funebre, che può essere esercitato in regime di libera concorrenza, previa regolamentazione del servizio di trasporto funebre esercito dai privati. E’ stato quindi asserito che il Comune può anche riservare a sé lo svolgimento del servizio in via residuale, per situazioni di emergenza in cui non intervengono i privati, o per i soggetti non abbienti, in alternativa alla possibilità di imporre ai privati un servizio di turnazione per tali situazioni.

E’ stata in conclusione dichiarata illegittima, e annullata, la impugnata delibera n. 30/2000, anche nella parte in cui prevede il regime di monopolio per l’affidamento del servizio di trasporto funebre ad A.C.E.GA.S. s.p.a..

Alla luce delle considerazioni espresse dal Consiglio di Stato con la predetta decisione le violazioni poste in essere dal Comune de quo risultano gravi e commesse in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato, sicché va riconosciuta la sussistenza della responsabilità per colpa di esso Comune dei danni sopportati dall’appellante

Neppure può condividersi quanto dedotto in proposito dal Comune di Trieste, che l’attività al riguardo posta in essere era esente da colpa, oltre che per essere stata conforme alla normativa ed ai principi giurisprudenziali all’epoca vigenti, perché non era stata impugnata la deliberazione del Comune n. 98 del 2006 che subordinava l’esercizio del servizio ad apposita autorizzazione comunale, con impossibilità di avanzare pretese per il periodo precedente perché la sentenza del Consiglio di Stato ha ammesso che il regime di libera concorrenza era operante nell’ambito della regolamentazione che il Comune era tenuto a fare, con possibilità di riservare a sé parte del servizio (regolamentazione intervenuta con detta deliberazione solo nell’anno 2006); la tesi è stata, infatti, già in precedenza ritenuta non condivisibile dal Collegio per l’irretroattività dei provvedimenti amministrativi regolamentari


Tratto dalla decisione numero 3815 del 24 giugno 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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