L’avvalimento è un istituto di soccorso al concorrente già in sede di gara
il subappalto è, invece, altra cosa rispetto all’avvalimento, in quanto rappresenta un fatto solo precedentemente previsto, al solo fine della esecuzione dei lavori,
e che avrà eventualmente compimento dopo che sia intervenuta l’aggiudicazione in capo all’aggiudicatario, munito di tutti i requisiti, il quale diverrà, dopo la stipulazione del contratto appaltatore, potendo, solo a partire da quel momento procedere ad attivare la procedura per dare corso al subappalto
di Sonia Lazzini
D’altra parte l’appellante sembra confondere il possesso di un requisito (nel caso di specie il possesso del 51% della qualificazione per la categoria prevalente), che poteva essere integrato mediante avvalimento, se consentito dal bando, con la possibilità di prevedere un subappalto.
Quest’ultimo, consentito dall’art. 118 del d.lgs. n.163/2006 per la categoria prevalente nella misura massima del 30%, rappresenta un modo di essere dello svolgimento dei lavori, nel senso che un soggetto, pienamente qualificato e in possesso di tutti i requisiti, può subappaltare ad altro imprenditore una parte dei lavori, ma ciò avviene dopo l’eventuale aggiudicazione, mentre i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta di gara e non possono, naturalmente, che essere del soggetto partecipante.
Questi, come si è detto, può integrare, nel caso ciò non sia vietato dal bando, le proprie carenze in materia di requisiti mediante il cosiddetto avvalimento, che è un istituto di soccorso al concorrente già in sede di gara, ma il subappalto è, invece, altra cosa rispetto all’avvalimento, in quanto rappresenta un fatto solo precedentemente previsto, al solo fine della esecuzione dei lavori, e che avrà eventualmente compimento dopo che sia intervenuta l’aggiudicazione in capo all’aggiudicatario, munito di tutti i requisiti, il quale diverrà, dopo la stipulazione del contratto appaltatore, potendo, solo a partire da quel momento procedere ad attivare la procedura per dare corso al subappalto.
Altra ragione che milita nel distinguere nettamente la figura del subappalto da quella dell’avvalimento, è che lo stesso subappalto, benché previsto in via preliminare, determina solo una possibilità di dargli corso, per cui, trattandosi di un’evenienza puramente eventuale, non si vede come si possa considerare integrativa della carenza dei requisiti del concorrente, il quale potrebbe poi non dare corso al subappalto.
Le motivazioni di cui sopra sono sufficienti per individuare una carenza di requisito dell’appellante che può così considerarsi legittimamente escluso dalla gara, potendo esimersi il Collegio dall’esaminare le altre censure che, anche se fondate, non potrebbero comunque essere utili all’appellante.
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Tratto dalla decisione numero 3698 del 20 giugno 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
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