l’impresa esclusa presenta, nel corso nella riunione della Commissione di gara un’informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 243-bis d.lgs. 163/2006 s.m.i
L’adito Tar, in sede cautelare, accoglie l’istanza di sospensione del provvedimento di esclusione
<< In esecuzione dell’ordinanza cautelare la società ricorrente è stata riammessa alla gara e, all’esito dell’espletamento di tutte le operazioni della procedura selettiva, ne è risultata aggiudicataria.>>
Di conseguenza, all’adito Tar non resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Di Sonia Lazzini
Breve commento alla sentenza numero 4926 del 31 maggio 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
Questi i fatti
In particolare, la ricorrente è stata esclusa in quanto “non ha presentato gli allegati al disciplinare di gara, debitamente firmati e timbrati per accettazione integrale ed incondizionata delle norme e condizioni in essi contenute, come richiesto a pena di esclusione dall’art.5 del disciplinare di gara”.
La ricorrente ha altresì dedotto che, in data 23/09/2010, le è stato comunicato il provvedimento di esclusione.
La ricorrente ha ulteriormente dedotto che nella riunione della Commissione di gara, in data 13/10/2010, ha presentato un’informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 243-bis d.lgs. 163/2006 s.m.i., avverso il provvedimento di esclusione dalla gara e che la predetta seduta è stata sospesa, in quanto la documentazione dell’offerta economica della ditta Graziani non è risultata conforme al contenuto del bando.
Questo il testo dell’ordinanza sospensiva
RIPORTIAMO QUI DI SEGUITO UN PASSAGGIO TRATTO DALL’ORDINANZA NUMERO 5083 DEL 26 NOVEMBRE 2010 EMESSA DAL TAR LAZIO, ROMA
<<Rilevato che, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, si palesa fondata la prima doglianza, con la quale la ricorrente ha censurato il provvedimento di esclusione dalla gara per violazione dell’art. 5.I).1 del disciplinare di gara;
Rilevato, in particolare, che la ricorrente ha rispettato la predetta clausola della lex specialis, in quanto ha prodotto nei termini previsti dal bando una completa domanda di partecipazione alla gara, usando i modelli allegati al disciplinare, debitamente sottoscritti;
Rilevato, invero, che la clausola escludente richiamata dalla stazione appaltante a sostegno del provvedimento espulsivo deve essere teleologicamente interpretata nel senso che il concorrente deve usare i modelli allegati al disciplinare per impegnarsi al rispetto di tutte le clausole della lex specialis, ma non nel senso che, una volta compilati e sottoscritti detti modelli, deve compiere una ulteriore produzione, irrilevante nell’ottica finalistica sopra evidenziata, usando e sottoscrivendo i medesimi modelli “in bianco”;
Rilevato, quindi, che sussistono i presupposti per accogliere l’istanza cautelare della ricorrente;
Ritenuto che, per la natura delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare>>
Questo il passaggio della sentenza
<<5. In esecuzione dell’ordinanza cautelare la società ricorrente è stata riammessa alla gara e, all’esito dell’espletamento di tutte le operazioni della procedura selettiva, ne è risultata aggiudicataria.
6. All’udienza del 16 marzo 2011, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ed invero, all’udienza pubblica del 16 marzo 2011, il difensore della ricorrente ha dichiarato che non residua alcun interesse alla decisione del proposto gravame.
Al Collegio, pertanto, non resta che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse.
In considerazione di ciò, sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio>>
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