sabato 25 giugno 2011

Il secondo comma dell’articolo 48 sancisce la dimostrazione dei requisiti di ordine speciale in capo al primo e al secondo a pena di escussione della cauzione provvisoria

In caso di inadempimento, vige l’obbligo di escutere la cauzione provvisoria


Sotto altro profilo, può rilevarsi anche che il certificato di buona esecuzione richiesto ex art. 48, co. 2 del D.Lgs. n. 163/06, rilasciato dal committente privato o pubblico relativamente ai servizi che sono stati dichiarati con l'istanza di partecipazione, nella fattispecie, non è stato prodotto atteso che, come rilevato dall'appellante, la certificazione del commissario straordinario dell'Asl del 16/7/09, prot. 1670, si limita ad attestare soltanto gli importi delle somme pagate per il servizio di rilievo informatico e non anche la “ buona esecuzione” di tale servizio, come, invece, espressamente richiesto dal bando

Di Sonia Lazzini

Nel sistema dell’art.48 del d.lgs. n.163/2006, nella pendenza delle verifiche di legge, ove non già intervenute, l’aggiudicazione non ha effetti irreversibilmente lesivi, in quanto l’efficacia della stessa è condizionata alle verifiche stesse. In tal caso si riproduce nella sostanza una situazione analoga a quella della aggiudicazione provvisoria.

Il comma 2 del citato art. 48 stabilisce, infatti, che la richiesta di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito è inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni …si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione .

La procedura concorsuale dunque viene parzialmente rinnovata e viene disposta una nuova aggiudicazione, rispetto alla quale il concorrente in origine graduato al terzo posto, assume la veste di soggetto direttamente interessato in quanto immediatamente inserito in graduatoria dopo il nuovo aggiudicatario

Ciò è quanto avvenuto nella specie:

- al termine del procedimento di verifica dei requisiti in capo all’originario aggiudicatario, con determinazione del direttore generale n. 88 del 22 settembre 2009, Soresa annullava la aggiudicazione in favore del costituendo R.T.I. Cineca ed aggiudicava la gara al raggruppamento Controinteressata Reply.

- con nota del 23 settembre 2009, prot. 0007106, Soresa comunicava al raggruppamento RICORRENTE  ITALIA S.r.1. - RICORRENTE  2. S.p.A. che in ragione di ciò risultava essere secondo in graduatoria e gli richiedeva la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Il gravame deve, pertanto, ritenersi tempestivo.

Tratto dalla decisione numero 3671 del 20 giugno 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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