sabato 25 giugno 2011

Il legittimo potere di revoca

Si ricorda che l’art. 21-quinques della legge n. 241/90 ha accolto una nozione ampia di revoca, che può essere fondata su tre alternativi presupposti costituiti da: a) sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) mutamento della situazione di fatto; c) nuova valutazione dell’interesse pubblico originario


Le prime due ipotesi attengono a sopravvenienze, che sono distinte a seconda che riguardano circostanze estrinseche a quelle esaminate al momento dell’adozione dell’originario atto (sopravvenuti motivi di pubblico interesse) o intrinseche (mutamento della situazione, in precedenza valutata); la terza ipotesi è, invece, quella tipica dello jus poenitendi in assenza di elementi nuovi, quando l’amministrazione riconosce che l’originaria valutazione dei fatti non è stata corretta sotto il profilo dell’opportunità e rivaluta il proprio interesse, giungendo a conclusioni diverse da quelle adottate in origine.

Di Sonia Lazzini

Nel caso di specie, il comune ha giustificato la sussistenza del pubblico interesse alla revoca del provvedimento sia sulla base di elementi sopravvenuti (difficoltà di garantire l’equilibrio finanziario dell’operazione poiché “in seguito al sequestro delle obbligazioni ex Co.se.con non risulta più possibile fare affidamento sulle cedole di tali obbligazioni e sul possibile valore a scadenza delle medesime, che avrebbero consentito l’estinzione anticipata del mutuo”), sia una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (non convenienza dell’operazione per l’amministrazione in considerazioni dei rilevanti oneri posti a suo carico a fronte di una assenza o di una limitata alea per il concessionario e dei limitati vantaggi per la collettività derivanti dalla realizzazione di una piscina scoperta, utilizzabile solo alcuni mesi l’anno e con la presenza di analogo impianto a soli 5 km. di distanza).

Tali ragioni sono più che sufficienti a giustificare l’interesse pubblico alla revoca dei provvedimenti, avuto riguardo anche alla posizione di controinteresse dell’appellante.

In definitiva, gli atti impugnati integrano nella sostanza provvedimenti di revoca, adottati legittimamente sulla base degli indicati presupposti.

Tratto dalla decisione numero 3693  del 20 giugno 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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