venerdì 17 giugno 2011

Determinazione dell’utile economico:il Collegio ritiene congruo determinare tale percentuale nel 4 % dell’importo del contratto

quando il ricorrente allega solo la perdita di una chance a sostegno della pretesa risarcitoria, la somma commisurata all’utile d’impresa deve essere proporzionalmente ridotta in ragione delle concrete possibilità di vittoria


La perdita della chance può essere quantificata in un decimo dell’utile di impresa, presumendo le stesse possibilità di aggiudicarsi la gara per ogni concorrente. Vale a dire in una percentuale pari allo 0,40% dell’importo affidato

Con riferimento al profilo del danno curriculare, esso deve ritenersi non sussistente  in quanto la decisione del Consiglio di Stato ha annullato la prima aggiudicazione ma non ha decretato il diritto della ricorrente ad ottenere l’aggiudicazione

A cura di Sonia Lazzini

Tratto dalla sentenza numero 609 del 17 giugno 2011 pronunciata dal Tar Sardegna, Cagliari


<<Si deve, conseguentemente, esaminare la questione della quantificazione del danno subito, da determinarsi - in termini percentuali - sull’utile in astratto conseguibile in ipotesi di aggiudicazione della gara rinnovata.

8.1. - Va precisato, in primo luogo, che, quando il ricorrente allega solo la perdita di una chance a sostegno della pretesa risarcitoria, la somma commisurata all’utile d’impresa deve essere proporzionalmente ridotta in ragione delle concrete possibilità di vittoria (Cons. Stato, VI, 8 maggio 2002 n. 2485).

8.2. - Dovendo, innanzitutto, determinare il parametro dell’utile economico che sarebbe derivato alla ricorrente, poiché si opera sul piano di una valutazione eminentemente equitativa del danno, e poiché la ricorrente non dimostra di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze nell’esecuzione di altri contratti (Cons. Stato, V 24 ottobre 2002 n. 5860; VI, 9 novembre 2006 n. 6607), il Collegio ritiene congruo determinare tale percentuale nel 4 % dell’importo del contratto affidato alla T_Tecnoservice s.p.a. .

8.3. - In secondo luogo, si deve presumere che, a fronte di una procedura ad evidenza pubblica, la partecipazione alla gara sarebbe stata ampia e si può ipotizzare che avrebbero partecipato almeno dieci imprese.

Pertanto, la perdita della chance può essere quantificata in un decimo dell’utile di impresa, presumendo le stesse possibilità di aggiudicarsi la gara per ogni concorrente. Vale a dire in una percentuale pari allo 0,40% dell’importo affidato

8.4. - Detta percentuale deve essere così applicata alla fattispecie in esame:

- l’importo complessivo del contratto risulta pari a euro 737.630,00 (calcolato con riferimento ai cinque anni di svolgimento del servizio, durata contrattuale stabilita dal Consiglio Comunale di Borore nella deliberazione annullata)

- l’utile ipotizzabile corrisponde ad euro 29.505,20, il cui decimo è pari ad euro 2.950,52, da intendersi attualizzato ad oggi.

Su tale somma spettano, altresì, gli interessi computati nella misura legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.

9. - Con riferimento al profilo del danno curriculare, esso deve ritenersi non sussistente (sul punto, recentemente, si veda T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 5 aprile 2011, n. 98).

9.1. - Per il riconoscimento di detto danno, deve essere accertato quale sia il nesso di causalità fra l’illecito dell’Amministrazione ed il pregiudizio lamentato, al fine di stabilire quale sarebbe stato il corso degli avvenimenti se il fatto antigiuridico non si fosse prodotto, vale a dire se l’Amministrazione avesse agito correttamente.

9.2. - Il danno curriculare è il pregiudizio subito dall’impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum professionale, per non poter indicare in esso l’avvenuta esecuzione dell’appalto sfumato a causa del comportamento illegittimo dell’Amministrazione (Cons. Stato, VI, 9 giugno 2008, n. 2751, citata anche dalla ricorrente).

9.3. – Ne deriva come conseguenza che il danno curriculare deve essere risarcito solo nel caso in cui si accerti che, se l’Amministrazione avesse operato legittimamente, l’impresa sarebbe stata aggiudicataria ed avrebbe eseguito l’appalto, potendolo così inserire nel proprio curriculum professionale (così in giurisprudenza: Cons. Stato, VI, 18 marzo 2011, n. 1681; Cons. Stato, IV, 27 novembre 2010, n. 8253; Cons. Stato, VI, 21 maggio 2009, n. 3144).

Infatti, proprio in questo consiste la differenza tra il danno da perdita di chance e il danno curriculare: mentre il primo tende a ristorare il pregiudizio subito dall’impresa alla quale è stata preclusa la possibilità di partecipare alla gara (e di poter divenire aggiudicataria), il secondo è volto a risarcire il pregiudizio subito dall’impresa alla quale è stato impedito di essere aggiudicataria.

9.4. - Nel caso in esame, come già visto, il Consiglio di Stato, con la sentenza n° 7048/2009 sopra richiamata, ha accertato l’illegittimità dell’azione amministrativa, ma non la spettanza dell’aggiudicazione alla S_ s.r.l. .

9.5. - Pertanto, la domanda di risarcimento del danno curriculare deve essere rigettata.>>

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