Sussistenza dell’ illegittimità dell’azione amministrativa_, risulta, nel caso di specie, definitivamente accertato con il passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 12 dicembre 2009, n. 7048
in merito alla sussistenza del requisito soggettivo, non sembrano ricorrere cause di esclusione della colpa dell’amministrazione comunale_
per quanto concerne il nesso di causalità tra illegittimità e danno, è sufficiente osservare che senza l’attività amministrativa illegittima posta in essere dal Comune di Borore la società ricorrente avrebbe potuto partecipare alla procedura di gara ed aspirare all’aggiudicazione del relativo contratto
Va riconosciuto, pertanto, il danno da perdita di chance, ovvero il danno subito dall’impresa a cui è stata illegittimamente sottratta la possibilità di partecipare alla gara e, conseguentemente, di poter essere dichiarata aggiudicataria
Tratto dalla sentenza numero 609 del 17 giugno 2011 pronunciata dal Tar Sardegna, Cagliari
<< Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.
6. - Occorre, in primo luogo, verificare la sussistenza dei presupposti che integrano la responsabilità dell’amministrazione per lesione di interessi legittimi, da ricondurre, secondo giurisprudenza consolidata, all’art. 2043 del codice civile.
6.1. - Il primo elemento, della illegittimità provvedimentale ovvero della illegittimità dell’azione amministrativa, risulta, nel caso di specie, definitivamente accertato con il passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 12 dicembre 2009, n. 7048, alle cui motivazioni, pertanto, non si può che rinviare (anche ai sensi dell’art. 74 del codice processo amministrativo).
6.2. - In merito alla sussistenza del requisito soggettivo, non sembrano ricorrere cause di esclusione della colpa dell’amministrazione comunale. I motivi che hanno condotto alla statuizione di invalidità degli atti con i quali il Comune di Borore ha affidato, senza previa gara ad evidenza pubblica, il servizio di cui trattasi, rappresentano, infatti, altrettanti profili di disciplina sui quali si è formata una giurisprudenza amministrativa (e della Corte di Giustizia dell’U.E.) ormai consolidata e costante, la cui ignoranza da parte dell’apparato amministrativo appare certamente inescusabile.
6.3. - Per quanto concerne il nesso di causalità tra illegittimità e danno, è sufficiente osservare che senza l’attività amministrativa illegittima posta in essere dal Comune di Borore la società ricorrente avrebbe potuto partecipare alla procedura di gara ed aspirare all’aggiudicazione del relativo contratto.
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