A norma dell’articolo 48 del codice dei contratti, la mancata dimostrazione dei requisiti speciali richiesti dal bando, comporta l’escussione della cauzione provvisoria
le ricorrenti impugnano gli atti indicati in epigrafe contestando la violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed evidenziando di aver invece documentato l’avvenuto svolgimento nel triennio precedente di servizi analoghi a quello messo a gara secondo quanto prescritto dalla normativa di gara.
Chiamata la causa alla camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011, e sentiti i difensori comparsi come da verbale d’udienza, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione nel merito ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dato di ciò avviso alle parti.
Il ricorso risulta infondato e deve essere respinto.
Come risulta dall’art. 1 del disciplinare di gara (doc. 2 di parte ricorrente) la procedura concorsuale in esame ha ad oggetto la fornitura del software gestionale per le biblioteche della rete documentaria Bibliolandia della Provincia di Pisa ed è quindi evidente che quando il medesimo disciplinare al successivo art. 5 richiede la produzione ai concorrenti di “idonea certificazione ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 163/2006, attestante la diretta esecuzione, nel triennio 2007-2009 di servizi bibliotecari tramite software analoghi a quelli della fornitura oggetto del capitolato” richiede la dimostrazione dell’aver svolto nel triennio precedente la fornitura ovvero l’aggiornamento o la manutenzione di programmi software.
Al contrario è pacifico tra le parti che le ricorrenti, sia come singole imprese che come ATI, hanno svolto soltanto servizi come utilizzatori finali di software per le biblioteche ma non specifica attività inerente la fornitura o l’aggiornamento dei programmi informatici, il che dimostra che non erano in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 163 del 2006, non avendo maturato esperienze specifiche direttamente omogenee al servizio di cui alla presente gara.
Tratto dalla sentenza numero 797 del 12 maggio 2011 pronunciata dal Tar Toscana, Firenze
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