indipendentemente dal contratto collettivo applicato, le imprese che eseguono appalti di lavori pubblici o che aspirano a ottenere l’aggiudicazione di tali contratti sono obbligate a iscrivere i propri lavoratori alla Cassa edile territorialmente competente
non rileva l’interpretazione divergente prospettata dal Ministero del lavoro nell’atto di indirizzo del 23 dicembre 2008 (cfr. questo Consi-glio, sentenza 10 novembre 2010, n. 1411).
Conseguentemente, deve escludersi che vi sia contrasto tra la legge dello Stato e quella della Regione siciliana.
In tal senso, va richiamato l’art. 86, comma 10, del D.Lgs. 10 settembre 2003, il quale, con l’aggiungere la lett. b-bis all’art. 3, comma 8, del D.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 ha previsto, con specifico riferimento alla materia dei lavori (pubblici e privati), un documento unico di regolarità contributiva, comprensivo anche dei contributi dovuti alle casse edili (cfr. C.d.S., sez. V, 23 ottobre 2007, n. 5575).
Trattandosi, infine, di requisito avente carattere personale, de-ve escludersi che il requisito in questione possa trasmettersi da un’impresa all’altra, anche se appartenenti alla stessa A.T.I
a cura di Sonia Lazzini
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