martedì 10 maggio 2011

L'annullamento dell'aggiudicazione riimette in gioco l'impresa seconda classificata:dovrà richiedere un’altra cauzione provvisoria?

La domanda risarcitoria deve, per tutti questi motivi essere rigettata, poiché l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata non determina, nel caso di specie, l’automatico subentro in favore della ricorrente e, per ciò che concerne la domanda di risarcimento per equivalente, essa è del tutto sfornita di prova circa l’esistenza e la quantificazione del danno.

L'annullamento dell'aggiudicazione, però, rimette in gioco l'impresa seconda classificata che pertanto avrà la possibilità di conseguire - all'esito delle nuove valutazioni riservate all'Amministrazione sulla congruità dell’ offerta presentata - l'agognato bene della vita (aggiudicazione della gara e contratto di appalto per la parte residua da eseguire). Si tratta di una reintegrazione in forma specifica nella posizione sostanziale lesa che esclude, anche in prospettiva strumentale, ogni ipotesi di risarcimento alternativo

1) pur con l’annullamento dell’aggiudicazione all’impresa dichiarata vincitrice, non può essere affermato con assoluta certezza che l’impresa ricorrente avesse diritto all’aggiudicazione (nel caso di specie, il Collegio ritiene non prospettabile tale possibilità); in ogni caso, si dovrebbe attendere lo svolgimento della successiva azione amministrativa conseguente al giudicato;

2) come già osservato, nelle controversie aventi ad oggetto aggiudicazioni di gare di appalto, non sono configurabili in linea generale, interessi legittimi a risultato garantito posto che, successivamente alla pronuncia di annullamento dell’aggiudicazione, la stazione appaltante può esercitare una somma di poteri tali da rendere del tutto improbabile la garanzia dell’aggiudicazione all’originario ricorrente, come il negare l’aggiudicazione ritenendo non affidabile l’offerta (nella specie, l’offerta della ricorrente non è stata sottoposta a verifica di congruità ed è caratterizzata dal medesimo ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria) o in ipotesi, esercitare i poteri di revoca o di annullamento degli atti di gara in sede di autotutela (cfr. Cons. Stato Sez. V n. 2143 del 2009);

3) l’impresa ricorrente, nel caso di specie, si è limitata ad invocare la liquidazione del danno secondo il criterio del 10%, criterio di cui il Collegio esclude la correttezza, poiché esso conduce di regola al risultato che il risarcimento dei danni è per l’imprenditore ben più favorevole dell’impiego del capitale, tanto da portare al paradosso che il ricorrente non avrebbe più interesse a provare in modo puntuale il danno subito quanto al lucro cessante, perché presumibilmente otterrebbe di meno;

4) non è ammissibile una domanda di condanna generica; il ricorso alla sentenza sui criteri di liquidazione del danno presuppone che sia stata accertata l’esistenza del danno stesso e che il giudice sia in grado di individuare i criteri generali che saranno di guida per la formulazione dell’offerta da parte dell’Amministrazione;


Tratto dalla sentenza numero 456 del 10 maggio 2011 pronunciata dal Tar Sardegna, Cagliari

Nessun commento:

Posta un commento