venerdì 20 maggio 2011

Il difetto dei requisiti generali ma anche di quelli speciali comporta l’escussione della cauzione provvisoria

Preliminarmente, occorre rammentare che gli impugnati provvedimenti sono stati legittimamente disposti in esecuzione delle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara (pag. 12), non impugnate in parte qua, secondo cui l’esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti autocertificati nei confronti dell’aggiudicatario dell’appalto avrebbe comportato “l’adozione del provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione definitiva, la escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza, ai sensi delle vigenti disposizioni”.

Inoltre, le deduzioni svolte nel gravame sono destituite di fondamento anche alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale (Consiglio Stato, Sez. VI, 4 agosto 2009 n. 4905; Sez. V, 12 febbraio 2007 n. 554; Sez. IV, 7 settembre 2004 n. 5792), secondo cui:

- la possibilità di incamerare la cauzione provvisoria discende dall'art. 75, sesto comma, D.Lgs. 163/2006 e riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, intendendosi per fatto dell'affidatario qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali di cui all'art. 38 citato (anche T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 3 novembre 2010 n. 33141);

la segnalazione all'Autorità va fatta non solo nel caso di riscontrato difetto dei requisiti di ordine speciale in sede di controllo a campione, ma anche in caso di accertamento negativo sul possesso dei requisiti di ordine generale

tratto dalla sentenza numero  2785 del 19 maggio 2011 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

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