Peraltro, a parziale riforma della sentenza impugnata, può comunque essere accolta la domanda risarcitoria limitatamente al c.d. “danno curriculare”.
Il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico, anche a prescindere dal lucro che l’impresa ne ricava grazie al corrispettivo pagato dalla stazione appaltante, costituisce infatti fonte per l’impresa di un vantaggio non patrimoniale ma – comunque - economicamente valutabile, poiché di per sé accresce la capacità di competere sul mercato e quindi la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti.
In tale ottica deve pertanto ritenersi risarcibile il danno anzidetto, il quale segnatamente consiste nel pregiudizio subito dall’impresa in dipendenza del mancato arricchimento del proprio “curriculum” professionale, ossia per la circostanza di non poter indicare in esso l’avvenuta esecuzione dell’appalto sfumato a causa del comportamento illegittimo dell’Amministrazione (così, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 09 giugno 2008 n. 2751).
Tale ben particolare pregiudizio, a prescindere dalla carenza di prove offerte dalla ricorrente in ordine alle perdite economiche da essa subite, fuoriesce – altresì - dagli ambiti meramente probabilistici della valutazione delle chances e si pone in termini obiettivi per il fatto stesso dell’intervenuta esclusione della ricorrente dal mercato “pubblico”, ed è pertanto intrinsecamente d necessariamente valutabile da questo giudice in termini equitativi a’ sensi dell’art. 1226 c.c.
Il Collegio, in tal senso, reputa pertanto congruo stimare la perdita di professionalità dell’Impresa ricorrente conseguente alla sua forzata esclusione dal mercato pubblico in € 10.000,00.- (diecimila/00), da riconoscersi a carico del Ministero intimato
Tratto dalla decisione numero 2955 del 16 maggio 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
Nessun commento:
Posta un commento