martedì 24 maggio 2011

ESCLUSIONE PER FALSE DICHIARAZIONI O FALSA DOCUMENTAZIONE SU TUTTI I REQUISITI

Art 38 , lettera h) del codice dei contratti_in vigore dal 14 maggio 2011_: l’esclusione per la falsa dichiarazione o la falsa documentazione è, necessariamente, da riferirsi sia ai requisiti di ordine morale che a quelli di ordine speciale




Il concetto di <<falso>>, nell’ordinamento vigente, si desume dal codice penale, nel senso di attività o dichiarazione consapevolmente rivolta a fornire una rappresentazione non veritiera.
Dunque il falso non può essere meramente colposo, ma deve essere doloso

In sintesi, le false dichiarazioni che formano oggetto di segnalazione e iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio ai sensi dell’art. 27, co. 2, lett. s), d.P.R. n. 34/2000, sono solo quelle dolosamente false, e non anche quelle colposamente non rispondenti alla realtà. (C. St. 20.07.2009 n. 4509)

sono suscettibili di segnalazione e iscrizione nel casellario informatico non solo le false dichiarazioni relative al possesso di requisiti di carattere speciale, ma qualsivoglia falsa dichiarazione resa in gara, anche se relativa al possesso di requisiti di carattere generale.

<< In questa linea, lo schema di regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, in corso di approvazione, nell’indicare i dati da iscrivere nel casellario informatico, sia per le imprese qualificate con il sistema SOA, sia per le altre imprese, menziona <<falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di qualificazione>>, dimostrando che le false dichiarazioni vanno segnalate e iscritte sia se riguardano i requisiti generali, sia se riguardano quelli speciali di qualificazione.
Si deve concludere che anche una dichiarazione di insussistenza di collegamento sostanziale, attinente ai requisiti di carattere generale, se falsa è suscettibile di segnalazione e iscrizione ai sensi dell’art. 27, d.P.R. n. 34/2000.>> (tratto dalla decisione numero 4504 del 20 luglio 2009 pronunciata dal Consiglio di Stato)

Ricordiamo inoltre per questi ultimi, la norma di cui all’articolo 48 del codice dei contratti

A questo proposito si legga la decisone numero 2580 del 2  maggio 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

<< Sotto altro profilo, il Collegio condivide la giurisprudenza che ha chiarito, con argomentazioni da cui non vi è motivo di discostarsi per il caso in esame, che sono suscettibili di segnalazione e iscrizione nel casellario informatico non solo le false dichiarazioni relative al possesso di requisiti di carattere speciale, ma qualsivoglia falsa dichiarazione resa in gara, anche se relativa al possesso di requisiti di carattere generale, desumendosi ciò:

- dal fatto che l’art. 38, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 163 del 2006, considera ragione di esclusione la falsa dichiarazione sui requisiti e le condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara, senza limiti di oggetto e senza dunque distinguere tra requisiti generali e speciali;

- dalla circostanza che l’art. 27, comma 2, lett. t), del d.P.R. n. 34/2000 (“Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici”), da applicare nella specie ratione temporis, consente l’iscrizione di qualsivoglia dato rilevante, in aggiunta a quelli tipizzati dalle lettere precedenti del medesimo articolo, ed è dunque idoneo a comprendere le false dichiarazioni sui requisiti di carattere generale, formalmente non contemplate dalla precedente lettera s);

- dalla illogicità, infine, di una interpretazione che dia rilievo solo alle false dichiarazioni relative ai requisiti speciali (oltretutto variabili da appalto ad appalto), e non anche alle false dichiarazioni relative ai requisiti generali, che attengono all’idoneità morale del concorrente e devono essere posseduti in qualsivoglia gara (Cons. Stato, Sez. VI, 20 luglio 2009, n. 4504).>>

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