martedì 24 maggio 2011

effetti della direttiva ricorsi: non vi è risarcimento del danno perchè la stazione appaltante ha atteso l'esito del giudizio di merito

Il pronunciato annullamento, cui conseguirà l’obbligo in capo all’Amministrazione resistente di ripubblicare il bando di gara fissando un termine congruo di partecipazione alla procedura selettiva, non lascia residuare alcun interesse all’esame delle altre censure contenute in ricorso, che possono ritenersi assorbite


Deve, viceversa, essere respinta la domanda di risarcimento danni, non avendo la ricorrente fornito, come era suo preciso onere, la prova dei danni subitì in virtù dell’illegittimo operato dell’Amministrazione.

E ciò anche tenuto conto della tempestività con cui è stata pronunciata la misura cautelare, la quale ha sospeso la procedura di gara nelle more dell’odierna decisione.

tratto dalla sentenza numero del 23 maggio 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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