venerdì 20 maggio 2011

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite con la sentenza numero 10063 del 9 maggio 2011 ri_afferma la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti di una società pubblica_anche se società consortile per azioni

i bisogni assicurativi di dipendenti ed amministratori sono quindi anche inerenti alla polizza di responsabilità amministrativa per danno erariale che obbligatoriamente deve, anche in questo caso, essere pagata dal singolo


sul pagamento a carico del singolo oramai la giurisprudenza è consolidata e tale principio trova inoltre affermazione l'articolo 3 comma 59 della legge  24 dicembre 2007 n 244 come ci ricorda questo passaggio tratto dalla sentenza numero 127 del 3 marzo 2011 pronunciata dalla Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale :

<< Va, infatti, ricordato che all'epoca dei fatti, non solo vi erano diverse sentenze di questa corte sull'argomento, ma la stessa dottrina sosteneva la nullità, per illiceità della causa, del contratto di assicurazione stipulato da un ente pubblico per la copertura della responsabilità amministrativa dei propri funzionari. Peraltro, quest'orientamento è stato recepito dal  legislatore con l'articolo 3 comma 59 della legge  24 dicembre 2007 n 244, che prevede la nullità del " contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico  assicuri  propri  amministratori  per  i  rischi  derivanti dall'espletamento  dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti  la  responsabilità'  per danni cagionati allo Stato o ad enti   pubblici  e  la  responsabilità  contabile", e sanziona l'amministratore che stipula il contratto ed il beneficiario  della copertura assicurativa con il pagamento " a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo“>>






In sostanza il problema va risolto esaminando caso per caso se la società per azioni sia un soggetto non solo formalmente ma anche "sostanzialmente" privato ovvero se essa sia un mero modello organizzatorio del quale si avvalga la P.A. al fine di perseguire le proprie finalità.

Nella specie la società consortile per azioni Expo Challenge 2008 è stata costituita da enti pubblici , con capitale interamente pubblico (Provincia di Trieste, Comune di Trieste, Camera di Commercio di Trieste), per perseguire finalità proprie di tali enti pubblici (promozione candidatura della città di Trieste quale sede per l'Expo 2007 (poi 2008). Si tratta, quindi, di una società consortile non avente fine di lucro da considerare come un organismo pubblico. Da ciò consegue la giurisdizione della Corte dei Conti per i danni subiti dall'ente a causa della "mala gestio" dei suoi organi sociali.



Bisogno basarsi di un << criterio oggettivo che fa leva sulla natura pubblica delle funzioni espletate e delle risorse finanziarie a tal fine adoperate>>


Corte di Cassazione, SS.UU., 9/5/2011 n. 10063

<<Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La riferita questione di giurisdizione va risolta dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti.
I ricorrenti sostengono il "difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per le azioni sociali di responsabilità avverso organi societari di società partecipate dalla P.A.". Deducono al riguardo il D. e il C.: che, come affermato dalla Corte di Cassazione in tema di "regolamento di confini" tra giurisdizione contabile e ordinaria con riguardo alle società partecipate da Pubbliche Amministrazioni, la responsabilità degli amministratori di dette società (che non perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale è alimentato da conferimenti provenienti da enti pubblici ) rileva sotto il profilo del danno erariale unicamente se tale danno (conseguente alla loro "mala gestio") abbia ad oggetto direttamente il patrimonio dell'ente pubblico e non il patrimonio sociale e di riflesso quello dell'ente partecipante; che nella specie la Corte dei Conti ha agito - per i danni asseritamente subiti dalla società Trieste Expo a causa della "mala gestio" degli organi sociali - in nome dei soci di detta società in favore dei quali ha chiesto il risarcimento del danno "in ragione della partecipazione al capitale di ciascuno"; che una simile azione compete, a beneficio della società, esclusivamente all'assemblea dei soci o ad una minoranza qualificata e può essere esercitata davanti al giudice ordinario.
La tesi dei ricorrenti non è meritevole di accoglimento ponendosi in netto ed insanabile contrasto con i principi più volte affermati da queste Sezioni Unite (a partire dalla ordinanza 26806/09 citata dagli stessi ricorrenti) secondo cui:
"per evitare il rischio di un sostanziale svuotamento - o almeno di un grave indebolimento - della giurisdizione della corte contabile in punto di responsabilità, occorre privilegiare un approccio più "sostanzialistico", sostituendo ad un criterio eminentemente soggettivo, che identificava l'elemento fondante della giurisdizione della Corte dei conti nella condizione giuridica pubblica dell'agente, un criterio oggettivo che fa leva sulla natura pubblica delle funzioni espletate e delle risorse finanziarie a tal fine adoperate. Pertanto, quando si discute del riparto della giurisdizione tra Corte dei conti e giudice ordinario, occorre aver riguardo al rapporto di servizio tra l'agente e la pubblica amministrazione tenendo conto che per tale può intendersi anche una relazione con la pubblica amministrazione caratterizzata dal fatto di investire un soggetto, altrimenti estraneo all'amministrazione medesima, del compito di porre in essere in sua vece un'attività, senza che rilevi nè la natura giuridica dell'atto di investitura - provvedimento, convenzione o contratto - nè quella del soggetto che la riceve, sia essa una persona giuridica o fisica, privata o pubblica" (Sez. un. 3 luglio 2009, n. 15599; 31 gennaio 2008, n. 2289; 22 febbraio 2007, n. 4112; 20 ottobre 2006, n. 22513; 5 giugno 2000, n. 400; Sez. un., 30 marzo 1990, n. 2611, ed altre conformi).
L'affidamento da parte di un ente pubblico ad un soggetto esterno, da esso controllato, della gestione di un servizio pubblico integra quindi una relazione funzionale incentrata sull'inserimento del soggetto medesimo nell'organizzazione funzionale dell'ente pubblico e ne implica, conseguentemente, l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, a prescindere dalla natura privatistica dello stesso soggetto e dello strumento contrattuale con il quale si sia costituito ed attuato il rapporto (Sez. un. 27 settembre 2006, n. 20886; 1 aprile 2008, n. 8409; 1 marzo 2006, n. 4511; 19 febbraio 2004, 2004, n. 3351), anche se l'estraneo venga investito solo di fatto dello svolgimento di una data attività in favore della pubblica amministrazione (Sez. un. 9 settembre 2008, n. 22652) ed anche se difetti una gestione del danaro secondo moduli contabili di tipo pubblico o secondo procedure di rendicontazione proprie della giurisdizione contabile in senso stretto (Sez. un. 12 ottobre 2004, n. 20132). Lo stesso dicasi per l'accertamento della responsabilità erariale conseguente all'illecito o indebito utilizzo, da parte di una società privata, di finanziamenti pubblici (Sez. un. 5 giugno 2008, n. 14825, e Sez. un., n. 4511/06); o per la responsabilità in cui può incorrere il concessionario privato di un pubblico servizio o di un'opera pubblica, quando la concessione investe il privato dell'esercizio di funzioni obiettivamente pubbliche, attribuendogli la qualifica di organo indiretto dell'amministrazione, onde egli agisce per le finalità proprie di quest'ultima (Sez. un., n. 4112/07, cit.).
Nella medesima ottica, a partire dal 2003, le sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto spettare alla Corte dei conti, dopo l'entrata in vigore dalla L. n. 20 del 1994, art. 1, u.c. la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto la responsabilità di privati funzionari di enti pubblici economici (quali, ad esempio, i consorzi per la gestione di opere) anche per i danni conseguenti allo svolgimento dell'ordinaria attività imprenditoriale e non soltanto per quelli cagionati nell'espletamento di funzioni pubbliche o comunque di poteri pubblicistici (Sez. un., 22 dicembre 2003, n. 19667). Si è sottolineato che si esercita attività amministrativa non solo quando si svolgono pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando, nei limiti consentiti dall'ordinamento, si perseguono le finalità istituzionali proprie dell'amministrazione pubblica mediante un'attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato; con la conseguenza - si è precisato - che, nell'attuale assetto normativo, il dato essenziale che radica la giurisdizione della corte contabile è rappresentato dall'evento dannoso verificatosi a carico di una pubblica amministrazione e non più dal quadro di riferimento - pubblico o privato - nel quale si colloca la condotta produttiva del danno (Sez. un., 25 maggio 2005, n. 10973; 20 giugno 2006, n. 14101; 1 marzo 2006, n. 4511; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3367).
In sostanza il problema va risolto esaminando caso per caso se la società per azioni sia un soggetto non solo formalmente ma anche "sostanzialmente" privato ovvero se essa sia un mero modello organizzatorio del quale si avvalga la P.A. al fine di perseguire le proprie finalità.
Così, ad esempio, la RAI, impresa pubblica in forma societaria, è stata ritenuta come organismo di diritto pubblico in quanto operante nel settore dei " servizi " pubblici di telecomunicazioni radio e televisive in concessione, assoggettata a poteri di vigilanza e di nomina da parte dello Stato (avente una rilevante partecipazione) e costituita per soddisfare finalità di interesse generale (in tali sensi ordinanza 22/12/2009 n. 27092).
Nella specie la società consortile per azioni Expo Challenge 2008 è stata costituita da enti pubblici , con capitale interamente pubblico (Provincia di Trieste, Comune di Trieste, Camera di Commercio di Trieste), per perseguire finalità proprie di tali enti pubblici (promozione candidatura della città di Trieste quale sede per l'Expo 2007 (poi 2008). Si tratta, quindi, di una società consortile non avente fine di lucro da considerare come un organismo pubblico. Da ciò consegue la giurisdizione della Corte dei Conti per i danni subiti dall'ente a causa della "mala gestio" dei suoi organi sociali.
Va conclusivamente dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine alla domanda di risarcimento danni proposta nei confronti di D.F. e C.F..
Non v'è luogo a pronuncia sulle spese in considerazione della natura di parte meramente formale della Procura regionale presso la Corte dei Conti e della mancata costituzione degli altri soggetti ai quali è stato notificato il ricorso>>

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