Con riguardo alla responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni causati dall’esercizio illegittimo dell’attività amministrativa, può aderirsi a quell’orientamento favorevole a restare all'interno dei più sicuri confini dello schema e della disciplina della responsabilità aquiliana, che rivelano una maggiore coerenza della struttura e delle regole di accertamento dell'illecito extracontrattuale con i caratteri oggettivi della lesione di interessi legittimi e con le connesse esigenze di tutela.
Sotto il profilo dell’elemento oggettivo dell’illecito, si rileva che la parte appellante ha dimostrato che aveva già ottenuto l’aggiudicazione dell’appalto e, in assenza dell’illegittimità commessa dall’Amministrazione, avrebbe potuto dare ad esso esecuzione.
Va, invero, evidenziato che non esclude la colpa la circostanza che il Giudice di primo grado abbia dato ragione all'amministrazione con decisione ribaltata in appello, in quanto non appare ragionevole dare rilevanza ad un fatto successivo a quello che ha generato l'illecito; aderendo a tale impostazione, la sussistenza della colpa sarebbe ravvisabile nelle sole ipotesi in cui il privato ottenga ragione in entrambi i gradi del giudizio, finendo il giudizio di primo grado ad essere quello decisivo.
Il disposto auto annullamento è stato, quindi, frutto di un evidente errore, che in alcun modo può essere ritenuto scusabile e ciò conduce a ritenere sussistente l’elemento della colpa del Comune di San Leucio del Sannio
Sussiste, dunque, il danno subito dalla parte appellante per non aver potuto eseguire i lavori e non aver tratto il relativo utile di impresa e tale danno si pone in rapporto di diretta causalità con la accertata illegittimità dei provvedimenti di ritiro adottati da detto Comune.
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tratto dal
la decisione numero 2725 del 6 maggio 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
la decisione numero 2725 del 6 maggio 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
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