venerdì 20 maggio 2011

attenzione: dal 14 maggio 2011 la normativa è cambiata e pertanto le imprese partecipanti devono dichiarare i requisiti di partecipazione dei soggetti cessati UN ANNO PRIMA della pubblicazione del bando e non piu’ TRE ANNI PRIMA

l’eventuale carenza dei documenti di partecipazione_ con riguardo a un legale rappresentante cessato nel triennio di riferimento e deceduto_ non può essere superata attraverso la successiva dimostrazione in giudizio dell’inesistenza delle predette condizioni


attenzione: dal 14 maggio 2011 la normativa è cambiata e pertanto le imprese partecipanti devono dichiarare i requisiti di partecipazione dei soggetti cessati UN ANNO PRIMA della pubblicazione del bando e non piu’ TRE ANNI PRIMA

ed inoltre vi deve essere la dimostrazione di una completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata

si legge infatti nel neo nato punto c dell’articolo 38

<< In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri  che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata>>


Non è, insomma, decisivo stabilire se ricorrente possedesse i requisiti di partecipazione anche in relazione al signor O. I., ma se tale situazione di regolarità fosse stata correttamente dichiarata ai sensi dell’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006 e della normativa di gara.

Non vale, infine, invocare in materia il dovere di soccorso di cui all’art. 46 del citato decreto, in base al quale le amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presenta-ti: è del tutto evidente che un’ipotetica estensione dei poteri di inte-grazione spettanti alla stazione appaltante anche all’oggetto delle au-tocertificazioni, oltre a inficiare radicalmente la ratio sottesa al citato art. 38, finirebbe per riverberarsi, vulnerandolo, sul principio di parità di trattamento tra i concorrenti. L’invito a completare o a fornire chia-rimenti può investire unicamente dichiarazioni che siano state rese, ancorché non in modo pianamente intelligibile, con correlativa assun-zione della responsabilità autodichiarativa; ben diverso è però il caso che occupa il Collegio in cui la dichiarazione controversa è stata del tutto omessa.
Invocare, in siffatto contesto di carenza dichiarativa, la giuri-sprudenza formatasi sul falso innocuo è poi del tutto inconferente.

Nel resto, la decisione del T.A.R. si presenta immune dalle cen-sure contro di essa rivolte giacché perfettamente allineata alla giuri-sprudenza di questo Consiglio, secondo cui l’onere dichiarativo, con riguardo agli amministratori cessati, quand’anche deceduti, deve esse-re assolto dagli amministratori in carica all’epoca della partecipazione alla gara (v. C.G.A. 16 settembre 2008, n. 757, richiamata dal T.A.R.).



tratto dal
la decisione numero 364 del 20 maggio 2011 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na

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