venerdì 20 maggio 2011

Direttiva ricorsi:annullamento di aggiudicazione, inefficacia del contratto, subentro contrattuale e risarcimento per equivalente

Quanto all’incidenza dell’illegittimità dell’aggiudicazione sul contratto stipulato, il Collegio ritiene che, considerati la natura biennale del servizio in affidamento, lo stato di esecuzione dell’appalto, l’interesse delle ricorrente al subentro nel contratto e quello dell’Amministrazione alla continuità del servizio, in applicazione dell’art. 122 cod. proc. amm., il contratto stipulato tra la ditta e il Comune di Melissano debba essere dichiarato inefficace a partire dall’anno scolastico 2011-2012.

Si dispone, pertanto, il subentro del Consorzio Stabile nell’appalto in oggetto a partire dall’anno scolastico 2011-2012.

In merito alla domanda di risarcimento per equivalente dei danni per illegittimità dell’aggiudicazione, per la parte di appalto non espletato, il Collegio osserva che il ricorrente non ha fornito una prova specifica del danno subito per non aver potuto svolgere il servizio nel corso dell’anno scolastico 2010-2011; il risarcimento deve dunque essere liquidato secondo criteri equitativi.

Occorre richiamare al riguardo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui il mancato utile spetta, in caso di annullamento dell'aggiudicazione e di certezza dell'aggiudicazione in favore del ricorrente, nella misura integrale solo se il ricorrente dimostri di non aver potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, tenuti a disposizione in vista dell'aggiudicazione.

In difetto di tale dimostrazione, come nel caso di specie, è da ritenere che l'impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori o servizi di conseguenza il risarcimento monetario debba essere decurtato dell’aliunde perceptum vel percipiendum, sicché la misura forfettaria del 10% del prezzo, ai fini del calcolo del lucro cessante dalla mancata aggiudicazione di una gara d'appalto deve essere ridotta al 5% dell'offerta economica effettiva, ossia determinata al prezzo offerto in gara, ottenendo in tal modo un lucro cessante equitativamente determinato.

Determinato dunque l’importo totale dell’offerta economica del consorzio ricorrente in 61.423 euro (25.700 pasti presunti moltiplicati per un prezzo unitario di 2,39 euro), decurtato in via equitativa della metà per le ragioni esposte in applicazione del principio dell'aliunde perceptum, il danno riconoscibile al ricorrente viene determinato equitativamente in euro 3.071 euro, pari al 5% dell’offerta economica annuale.

Tratto dalla sentenza numero 879 del 19 maggio 2011 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce

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