L’offerente non poteva ricorrere all’avvalimento per integrare il possesso del requisito della esperienza triennale nel settore dei servizi sociali per disabili.
la messa a disposizione di requisiti (soggettivi e) astratti, cioè svincolata da qualsivoglia collegamento con risorse materiali o immateriali, snatura e stravolge l’istituto dell’avvalimento per piegarlo ad un logica di elusione dei requisiti stabiliti nel bando di gara.
Quanto alla domanda di risarcimento in forma specifica mediante subingresso nell’aggiudicazione della gara, ovvero in subordine di risarcimento per equivalente, va osservato, da un lato, che i vizi che hanno determinato l’annullamento dell’aggiudicazione non comportano il rinnovo della gara e, dall’altro, che non risulta agli atti del giudizio che, nelle more, sia stato stipulato il contratto, ragion per cui, per effetto della presente decisione, il ricorrente ha titolo, sotto le condizioni di legge, a conseguire l’aggiudicazione
al di là della qualifica nominale attribuita dalla lex specialis di gara, non può dubitarsi che l’esperienza pregressa nel settore appartenga alla condizione soggettiva di ciascun soggetto che partecipa alla gara e che pertanto, nel caso in cui una norma del bando d'indizione di una gara di appalto prescriva tra i requisiti di ammissione la specifica esperienza nel settore oggetto dell'appalto, ed all'appalto partecipi un'associazione di imprese, la specifica esperienza deve essere posseduta da tutte le imprese associate
Con specifico riferimento al ricorso all’istituto dell’avvalimento, in quella decisione è stato, inoltre, puntualmente rimarcato che, se principio generale che permea l'istituto è quello secondo cui, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, il concorrente, per dimostrare le capacità tecniche, finanziarie ed economiche nonché il possesso dei mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto, può fare riferimento alla capacità e ai mezzi di uno o più soggetti diversi ai quali conta di ricorrere, non ricorrono tali condizioni allorché il requisito di partecipazione, oggetto dell’avvalimento, consista in una condizione soggettiva, del tutto disancorata dalla messa a disposizione di risorse materiali, economiche o gestionali (tant’è che l’articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, recante regolamento di attuazione del codice dei contratti, prescrive l’indicazione puntuale ed analitica delle risorse e dei mezzi prestati); escluso, in tali termini, l’accesso all’avvalimento operativo, si è soggiunto che, a sua volta, l’ambito del c.d. avvalimento di garanzia resta limitato all’ipotesi in cui l’ausiliaria mette in campo la propria solidità economica e finanziaria a servizio della aggiudicataria ausiliata: avendo tale figura, infatti, la peculiare funzione di estensione della base patrimoniale della responsabilità da esecuzione dell’appalto, essa può essere ontologicamente ammessa solo in relazione alla dimostrazione del possesso di idonei requisiti economici e finanziari (come nel caso del volume di affari o del fatturato), poiché al di fuori di tale ipotesi la messa a disposizione di requisiti (soggettivi e) astratti, cioè svincolata da qualsivoglia collegamento con risorse materiali o immateriali, snatura e stravolge l’istituto dell’avvalimento per piegarlo ad un logica di elusione dei requisiti stabiliti nel bando di gara.
Dall’applicazione di tali principi, dai quali il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi, discende che il Consorzio Controinteressata non poteva ricorrere all’avvalimento per integrare il possesso del requisito della esperienza triennale nel settore dei servizi sociali per disabili.
A maggior ragione, non poteva valersi dell’impresa ausiliaria, nonché mandante dell’A.T.I., per soddisfare il requisito del numero annuo di dipendenti a tempo indeterminato non inferiore a cinque, col risultato, tra l’altro, di una fittizia duplicazione di dipendenti tra le due società associate
tratto dalla sentenza numero 1976 del 6 aprile 2011 pronunciata dal Tar Campania, Napoli
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