sabato 9 aprile 2011

Debito contributivo pari a € 712,00: risultano illegittimi sia l’annullamento dell’aggiudicazione che l’escussione della cauzione provvisoria

L’annullamento della determinazione impugnata, nella parte in cui prevede l’incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione all’AVCP, è consequenziale alla statuizione giudiziale principale di annullamento del provvedimento di autotutela

la concessione immediata della misura cautelare non consente di accogliere la domanda risarcitoria, che resta comunque assorbita dall’accoglimento del ricorso nella parte impugnatoria, dal che deriva il risarcimento in forma specifica.

La stazione appaltante non ha valutato, con specifica motivazione e al di fuori di qualsiasi automatismo, la concreta e peculiare rilevanza dell’inadempimento suddetto, in relazione all’esigenza di applicare i principi di tutela della concorrenza e di proporzionalità.

Il Collegio intende rimarcare che la stazione appaltante, prima di decidere in via di autotutela, avrebbe dovuto vagliare il carattere episodico (riferito a un periodo di contribuzione unico) e, oggettivamente, di limitato (anzi, irrisorio) rilievo del debito contributivo, e ciò anche avendo riguardo all’ammontare degli obblighi contributivi complessivamente gravanti sulla impresa concorrente e all’importo a base di gara, oltre al fatto che il debito risultava estinto

Tratto dalla sentenza numero 110 del 7 aprile 2011 pronunciata dal Tar Trentino Alto Adige, Trento

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