L’annullamento della determinazione impugnata, nella parte in cui prevede l’incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione all’AVCP, è consequenziale alla statuizione giudiziale principale di annullamento del provvedimento di autotutela
la concessione immediata della misura cautelare non consente di accogliere la domanda risarcitoria, che resta comunque assorbita dall’accoglimento del ricorso nella parte impugnatoria, dal che deriva il risarcimento in forma specifica.
La stazione appaltante non ha valutato, con specifica motivazione e al di fuori di qualsiasi automatismo, la concreta e peculiare rilevanza dell’inadempimento suddetto, in relazione all’esigenza di applicare i principi di tutela della concorrenza e di proporzionalità.
Il Collegio intende rimarcare che la stazione appaltante, prima di decidere in via di autotutela, avrebbe dovuto vagliare il carattere episodico (riferito a un periodo di contribuzione unico) e, oggettivamente, di limitato (anzi, irrisorio) rilievo del debito contributivo, e ciò anche avendo riguardo all’ammontare degli obblighi contributivi complessivamente gravanti sulla impresa concorrente e all’importo a base di gara, oltre al fatto che il debito risultava estinto
Tratto dalla sentenza numero 110 del 7 aprile 2011 pronunciata dal Tar Trentino Alto Adige, Trento
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