sabato 30 aprile 2011

Si ha una fattispecie di falso innocuo qualora il controinteressato sarebbe risultato aggiudicatario anche se avesse dichiarato di essere coinvolto nel relativo procedimento penale

alla stregua di diffuse e condivisibili ricostruzioni in ordine al c.d. falso innocuo – deve, in tesi generale, ritenersi irrilevante la dichiarazione mendace resa nel contesto di procedure evidenziali le quante volte la stessa si riveli (alla luce di un apprezzamento ex ante ed in concreto) obiettivamente inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico,


nel senso che l'infedele attestazione o la compiuta alterazione appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonee al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendevano raggiungere (non esplicando in tal caso la falsità effetti sulla funzione documentale che l'atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto):

in termini, da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2010, n. 4436, che ribadisce l’innocuità e la conseguente irrilevanza del falso allorché lo stesso non attribuisce una posizione ancorché potenziale di vantaggio, nemmeno sotto il profilo morale, ovvero non è nemmeno potenzialmente in grado di attribuirla: ciò che deve ritenersi, nella specie, risolutivo, nel senso che (essendo la qualità di imputato per il reato di cui all’art. 388 c.p. per sé inidonea a precludere l’utile partecipazione alla procedura concorsuale per cui è causa, in quanto non specificamente incidente sui richiesti profili di moralità professionale e ritenuta dalla stessa stazione appaltante ininfluente) il controinteressato sarebbe risultato aggiudicatario anche se avesse dichiarato di essere coinvolto nel relativo procedimento penale);

b) che la denunziata inutilizzabilità dello strumento della dichiarazione sostitutiva, a fine di comprovare il possesso della certificazione di qualità, in ogni caso non avrebbe potuto legittimazione l’auspicata sanzione espulsiva, in difetto di apposita ed espressa comminatoria scolpita dalla lex specialis, ma – al più – la (necessaria) richiesta di integrazione documentale (che, del resto, l’aggiudicataria ha spontaneamente effettuato in corso di procedura, allegando l’originale dell’attestazione SOA);


tratto dalla sentenza numero 810 del 29 aprile 2011 pronunciata dal Tar Campania, Salerno

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