fino all’aggiudicazione definitiva di una gara non è configurabile alcuna posizione consolidata in capo all’impresa concorrente che possa postulare il riferimento, in occasione della revoca dell’aggiudicazione provvisoria, ad un interesse pubblico giustificativo del sacrificio dell’interesse privato;
Ad ogni modo, quand’anche si riuscisse a dimostrare che l’amministrazione fosse stata a conoscenza, al momento dell’indizione della prima gara, dell’indisponibilità temporanea di alcune strutture, ciò non implica l’inibizione dei poteri di revoca alla luce di una rinnovata ponderazione dell’interesse pubblico originario (arg. ex art. 21 quinquies, comma 1, della legge n. 241/1990). Ad ogni modo, quand’anche si riuscisse a dimostrare che l’amministrazione fosse stata a conoscenza, al momento dell’indizione della prima gara, dell’indisponibilità temporanea di alcune strutture, ciò non implica l’inibizione dei poteri di revoca alla luce di una rinnovata ponderazione dell’interesse pubblico originario (arg. ex art. 21 quinquies, comma 1, della legge n. 241/1990).
pertanto, deve riconoscersi all’amministrazione il potere di provvedere in merito senza essere tenuta ad esternare una particolare motivazione, giustificandosi la disposta revoca “ex se” in base alla sola dichiarata sopravvenuta inopportunità al mantenimento di un atto non più conforme all’interesse pubblico, come puntualmente avvenuto nella presente fattispecie
Né è condivisibile l’ultima censura, con cui parte ricorrente si duole della mancanza dell’avviso di avvio del procedimento di autotutela ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
Infatti, si ravvisa la superfluità dell’adempimento di tale formalità prima della revoca dell’aggiudicazione provvisoria, dal momento che quest’ultima si configura come atto endoprocedimentale, che si inserisce nell’iter di scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo, atteso che l’individuazione finale dell’affidatario dell’appalto si cristallizza soltanto nell’aggiudicazione definitiva
pertanto, versandosi ancora nell’ambito dell’unico procedimento iniziato con l’istanza di partecipazione alla gara, e vantando in tal caso l’aggiudicatario provvisorio solo una mera aspettativa alla conclusione del procedimento, la stazione appaltante non è affatto onerata di comunicare l’avvio del procedimento di revoca in autotutela
tratto dalla sentenza numero 2233 del 20 aprile 2011 pronunciata dal Tar Campania, Napoli
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