lunedì 25 aprile 2011

Anche per la configurazione della responsabilità precontrattuale ex art 1337 cc ci vuole l’elemento soggettivo della colpa della pa

<<Nondimeno resta da esaminare la pretesa risarcitoria sotto il profilo dell’art. 1337 c.c., essendo stato chiarito che la reiezione della domanda di annullamento di un provvedimento di revoca degli atti di una gara d'appalto non esclude che possa sussistere una responsabilità pre-contrattuale in capo alla stazione appaltante, qualora si riscontrino la violazione dell’obbligo di correttezza e buona fede che grava sulle parti, risarcibile nei limiti tuttavia del cd. interesse negativo (cfr. Cons. St., ad. plen., 5/9/2005, n. 6).

Sennonché, occorre comunque che la delusione delle aspettative della controparte derivi da un comportamento colposo dell’amministrazione e risulti priva di ogni ragione giustificativa (cfr. Cons. St., sez. V, 30/11/2007, n. 6137).


Per il disposto della lettera di invito, con la quale la stazione appaltante si era espressamente riservata di non procedere all'affidamento del servizio per questioni afferenti la conformità urbanistica, la società ricorrente era stata fin dall'inizio messa sull'avviso. Inoltre quest’ultima, nella sua qualità di progettista, doveva avere consapevolezza delle problematiche derivanti dalla inoppugnata necessità di un’apposita variante urbanistica.

Ne consegue che l'esercizio da parte dell'amministrazione di una facoltà prevista dalla legge e dalle disposizioni di gara non si palesa neppure contrastante con i principi di correttezza e buona fede, per cui è da escludere che l’azione della stazione appaltante risulti censurabile, ai sensi dell'art. 1337 c.c..>>

Tratto dalla sentenza numero 2241 del 20 aprile 2011 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

Nessun commento:

Posta un commento