l’istanza volta a sollecitare l’esercizio della potestà di autotutela, formulata ai sensi dell’art. 243-bis d.Lgs. n. 163/06, non muta affatto la consistenza della posizione giuridica soggettiva in capo all’istante né, co-rispettivamente, alla stazione appaltante
S’iscrive nei mezzi volti a ridurre il contenzioso in materia di appalti, senza per questo prescrivere – in caso contrario verrebbe meno la ratio informante l’istituto – che l’eventuale reiezione dell’istanza debba essere autonomamente impugnata entro il termine decadenza, pena l’irricevibilità del ricorso diretto avverso gli atti della procedura concorsuale.
Aggiungasi che, per le medesime ragioni ossia quelle sottese ad un congegno deflattivo esercitabile in fase precontenziosa, dalla presentazione dell’istanza non è altresì affatto deducibile la sussistenza dei criteri che conformano in diritto processaule amministrativo le condizioni dell’azione d’impugnazione: primo fra tutti l’interesse ad agire, canonizzato secondo la categoria concettuale della lesione attuale e concreta alla posizione giuridica soggettiva vantata dal destinatario dell’atto.
Sicché, in definitiva, sia dalla presentazione dell’istanza di autotutela che dall’omessa impugnazione del diniego opposto dalla stazione appaltante non sono desumibili elementi di fatto e di diritto per considerare irricevibile il gravame.
tratto dalla sentenza numero 559 del 6 aprile 2011 pronunciata dal Tar Liguria, Genova
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