Non può in buona sostanza fondatamente predicarsi l’inidoneità della certificazione a giustificare la riduzione della cauzione provvisoria.
È peraltro evidente che non è sempre possibile pretendere la perfetta coincidenza tra l’attività imprenditoriale cui si riferisce una certificazione di qualità e l’oggetto di un appalto, ma in concreto, nella fattispecie in esame, i servizi posti in gara consistono in lavori presso la scuola quando la certificazione prodotta riguarda anche la realizzazione di edifici civili (settore sostanzialmente analogo), senza che rilevi la presenza di sedi principali e secondarie (come Cormano) né l’indicazione di eventuali ulteriori attività espletate
In conclusione il gravame principale è infondato e deve essere respinto, e di conseguenza anche la domanda di inefficacia del contratto medio tempore stipulato. Detta sottoscrizione, seppur inopportunamente intervenuta in prossimità dell’udienza pubblica di discussione della causa, non urta contro specifici divieti normativi (cfr. art. 11 comma 10-ter del D. Lgs. 163/2006: la domanda cautelare era infatti stata respinta dal Collegio) e non comporta l’applicazione delle invocate sanzioni
tratto dalla sentenza numero 527 del 7 aprile 2011 pronunciata dal Tar Lombardia, Brescia
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