venerdì 8 aprile 2011

La dichiarazione di inefficacia del contratto deve operare in via retroattiva

Annullamento di aggiudicazione e inefficacia del contratto:il subentro non può essere dichiarato perché l’offerta della ricorrente vincitrice deve essere sottoposta al verifica dell’anomalia


Va accolta, ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., la domanda di parte ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato tra il Comune di Peveragno e il Consorzio controinteressato in data 28 dicembre 2010, nonostante il Comune medesimo avesse ricevuto, in data 24 dicembre 2010, la notifica del ricorso giurisdizionale, con contestuale istanza cautelare, avverso l’aggiudicazione definitiva

Tale contratto, infatti, è stato stipulato durante la pendenza del termine di venti giorni previsto dall’art. 11, comma 10-ter, del d.lgs. n. 163/2006.

La violazione in parola, inoltre, ha influito sulle possibilità della ricorrente di ottenere l’affidamento in quanto la sua offerta, illegittimamente esclusa dalla gara, aveva ricevuto, per gli aspetti qualitativi, un punteggio inferiore di poche frazioni di punto a quella dell’aggiudicataria e prevedeva un ribasso di gran lunga superiore a quello proposto dall’aggiudicataria medesima.

La dichiarazione di inefficacia del contratto deve operare in via retroattiva, considerando che la stazione appaltante ha consapevolmente violato il divieto di stipulazione posto dalla legge e non ha dedotto in giudizio elementi favorevolmente valutabili ai fini di un’eventuale limitazione dell’efficacia temporale di questa statuizione giurisdizionale.

Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di subentro nel contratto, poiché la necessità di sottoporre l’offerta della ricorrente a verifica di anomalia rende incerto l’esito della procedura concorrenziale.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni per equivalente, infine, si tratta di misura che la legge pone, di regola, in rapporto di alternativa alla dichiarazione di inefficacia del contratto (cfr. art. 124, comma 1, II periodo, cod. proc. amm.) e non è conseguentemente suscettibile di accoglimento nel presente caso, dove il danno lamentato dalla ricorrente attiene solo al mancato conseguimento dell’utile derivante dall’aggiudicazione e dall’esecuzione del contratto.

Tratto dalla sentenza numero 363 del 7 aprile 2011 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino

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